COVID-19: DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Il DPCM 3 NOVEMBRE 2020 ha introdotto una serie di restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus che entreranno in vigore a partire dal 6 novembre e saranno efficaci fino al 3 dicembre.
Il provvedimento prevede un regime differenziato tra aree del territorio nazionale in base al livello di rischio epidemiologico (classificazione al 4 novembre u.s.):
Area gialla: Veneto, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

NELLE AREE CRITICHE CARATTERIZZATE DA SCENARI DI ELEVATA O MASSIMA GRAVITA’ LE MISURE GENERALI VALEVOLI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SI SOMMANO A QUELLE APPOSITAMENTE DEFINITE PER REGOLAMENTARE COMPORTAMENTI E ATTIVITÀ ECONOMICHE

MISURE VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Art. 1 comma 3 “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (clicca qui per scaricare il modello per l’autocertificazione). È in ogni caso fortemente raccomandato per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”
Art. 1 comma 9 lett. s) viene previsto che “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”; mentre rimangono consentiti anche in presenza “i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza”.
Il medesimo articolo prevede inoltre che “ il 100 per cento delle attività” delle scuole superiori “sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti” Inoltre si prevede che “l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
Art. 1 comma 9 lett. ff) viene prevista la chiusura dei centri commerciali e in particolare che “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.
Art. 1 comma 9 lett. gg) … la ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22.00.
Art. 1 comma 9 lett. mm) si specifica che “A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”.
Art. 1 comma 9 lett. l) “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”.
Art. 1 comma 9 lett. r) è prevista la chiusura di musei e mostre.

Art 2. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI ELEVATA GRAVITA’ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO
“a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori […], salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori […] è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Art.3 ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI MASSIMA GRAVITA’ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori” [..], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori […] è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art 1, comma 9 lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
[…]
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24”. Rimangono aperte le attività di barbieri e parrucchieri, pulitintolavanderie e di pompe funebri, sono sospese le attività di estetica.
Anche l’attività didattica per le scuole medie del secondo e terzo anno, vengono svolte con modalità a distanza.