LA GESTIONE DEI PREPOSTI PER LA SICUREZZA

La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (“Conversione in legge, con modifiche, del dl 21 ottobre 2021 n. 146”) ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro).

Le più importante tra queste sono quelle che riguardano la figura del Preposto alla sicurezza. All’articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente del Testo Unico Sicurezza è stato aggiunto il comma b-bis): individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Il Preposto alla sicurezza quindi è una figura individuata dal Datore di lavoro per effettuare l’attività di SORVEGLIANZA rispetto all’applicazione delle norme aziendali relative alla sicurezza.

Rispetto al Preposto, le novità introdotte dalla Legge n. 215 del 2022 sono:

  • l’obbligo di individuazione del Preposto
  • la ridefinizione di alcuni suoi obblighi/poteri
  • la ridefinizione del percorso formativo.

Il Datore di lavoro deve individuare il Preposto sia per le normali attività effettuate in azienda che per le attività esterne.  Nel caso di lavori effettuati in regime di appalto/subappalto il Datore di lavoro deve indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Ovviamente la mancata identificazione può assumere rilevanza anche nel caso di infortunio o evento mortale legato a una mancata sorveglianza sull’applicazione delle regole di sicurezza.

L’obbligo di individuazione rende improbabile l’assunzione di fatto del ruolo. Sarebbe curiosa l’ipotesi di un preposto che è stato individuato dal Datore di lavoro ma non sa di esercitare il ruolo.

La norma non indica una forma particolare ma una lettura attenta della normativa e delle sentenze della giurisprudenza fa pensare che una formalizzazione scritta dell’incarico consenta:

  • un’organizzazione più chiara
  • maggior tutela per il datore di lavoro in caso di infortunio derivante da mancata vigilanza
  • maggior facilità nella dimostrazione che l’individuazione è avvenuta.

Gli obblighi del Preposto (art. 19 T.U.S.) sono i seguenti:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate
  • frequentare l’attività formativa che le verrà proposta.

La nuova disciplina ha modificato i punti evidenziati e sottolineati introducendo la possibilità di interruzione dell’attività da parte del Preposto sia nel caso di comportamento non corretto da parte di un collega che nell’ipotesi di deficienze oggettive rilevate nel corso dell’attività.

La violazione di questi obblighi comporta, nei casi più gravi, come sanzione l’arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Novità importanti sono previste anche per la formazione del Preposto:

  • obbligo di aggiornamento biennale, e non più quinquennale
  • obbligo di formazione in presenza.

Indicazioni più precise dovrebbero arrivare da un Accordo Stato Regione che sarebbe dovuto arrivare entro il 30 giugno 2022, e che dovrebbe rivedere tutto l’ambito della formazione.

Per visualizzare i Corsi di Formazione e Aggiornamento proposti da Confartigianato Formazione, CLICCA QUI.

Per ogni ulteriore chiarimento e per la consulenza per l’applicazione pratica in azienda rispetto a questo tema è possibile contattare gli uffici ambiente/sicurezza delle Associazioni Mandamentali: 

ASOLOMONTEBELLUNA – T 0423 5277

CASTELFRANCO VENETO – T 0423 7317  

CONEGLIANO – T 0438 1710400 

ODERZO – MOTTA – T 0422 2071 

TREVISO – T 0422 2111 

VITTORIO VENETO – T 0438 53030

e sede provinciale – T 0422 433300