DECRETO AIUTI: LEGGE DI CONVERSIONE PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE – MISURE PER L’AUTOTRASPORTO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata promulgata la Legge n. 91/2022 di conversione del cosiddetto Decreto Legge Aiuti che contiene vari provvedimenti per contrastare gli effetti economici della guerra in Ucraina.

Nello specifico, in riferimento alla nostra informativa di ieri, nel provvedimento sono contenute le misure a sostegno dell’autotrasporto, in particolare lo stanziamento di 496,6 milioni di euro per riconoscere un credito d’imposta alle imprese pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio, al netto dell’Iva.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Inoltre, non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile ai fini IRAP ed è escluso dai limiti di compensabilità previsti dalla legge.

Tale credito è cumulabile con altri benefici che hanno ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto.
La misura sostituisce interamente quanto previsto nel cosiddetto DL energia di marzo che istituiva un fondo pari a 500 milioni per l’autotrasporto.

La Legge n. 91 prevede anche l’incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica passa dal 12% al 15%; mentre il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale passa dal 20% al 25%. Tali ultimi aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

In fase di conversione è stato approvato anche l’emendamento che conferma il retrofit, per convertire ad alimentazione elettrica o ibrida i veicoli per il trasporto merci; è stato introdotto anche l’articolo che modifica in senso più favorevole ai contribuenti il regime della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (la richiesta facilitata dell’agevolazione è stata consentita per importi fino a 120 mila euro. In precedenza erano 60 mila).

È stata confermata, inoltre, la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2022 da parte di SACE Spa a banche, istituzioni finanziarie e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese danneggiate dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Russia.

Sempre in tema di liquidità delle piccole e medie imprese, è stato confermato il potenziamento del Fondo di garanzia PMI per finanziamenti concessi a titolo gratuito, dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022, alle imprese localizzate in Italia riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli effetti economici derivanti dal conflitto. Confermato anche il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0.

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00104)