DECRETO DIRIGENZIALE MIMS 08/04/2022 N. 145: NOVITA’ IN MATERIA DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE ED AL MERCATO DEL TRASPORTO SU STRADA

Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, con circolare della Direzione generale sicurezza e autotrasporto n. 3738 del 13 maggio 2022, ha chiarito le disposizioni del decreto 8 aprile 2022, n. 145, in materia di accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto.

La circolare delinea il nuovo regime normativo indicato dal decreto, come di seguito specificato:

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE

Non è più consentito applicare alle regole di accesso alla professione di autotrasportatore quanto previsto dalla normativa italiana sul cosiddetto accesso al mercato. Di conseguenza le procedure per l’accesso che prevedevano l’ingresso diretto con veicoli di massa complessiva non inferiore a 80 ton di classe Euro V nonché le limitazioni legate ad altre forme di accesso, quali quelle della cessione d’azienda o cessione del parco veicolare di un’impresa che ha cessato l’attività, sono oramai inattuabili.

Per cui, dal punto di vista operativo, la procedura di accesso comporta solo la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento; per quanto riguarda i veicoli, sia le imprese nuove che quelle vecchie potranno liberamente immatricolare automezzi di qualsiasi massa e categoria Euro.

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DELLO STABILIMENTO

Le nuove disposizioni normative non richiamano più ad una “sede operativa”, come previsto dal regolamento n. 1071/2009, e pertanto ad oggi è sufficiente che l’impresa puntualizzi nella dichiarazione relativa allo stabilimento, che la gestione dell’attività amministrativa e commerciale, nonché la gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate si svolgono all’interno dello Stato membro di stabilimento. Comunque, il requisito di stabilimento, continua ad essere dimostrato secondo quanto previsto dalle precedenti disposizioni: fermi restando l’iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso della partita IVA, occorre fornire l’indicazione della sede e dei luoghi dove l’impresa conserva i suoi documenti.

La disponibilità dell’automezzo può essere fornita non solo con i veicoli di proprietà, ma anche con quelli presi a rate, in leasing e con contratto di noleggio, purché della durata di almeno sei mesi e debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

La prevista proporzione tra volume di affari, automezzi e autisti, va per ora garantita dalle imprese con il solo impegno – assunto con dichiarazione di atto notorio conforme all’allegato 2 alla circolare 3738- che il volume delle operazioni di trasporto effettuate sia proporzionato alla struttura dell’impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati.

Il valore preciso di questa proporzione – afferma la circolare – verrà definito con apposita norma di legge. In alternativa, la proporzione si intende assolta, nell’ambito dell’attività di trasporto su strada, attraverso la  titolarità, da parte dell’impresa dell’autorizzazione generale alla consegna di pacchi, rilasciata dal MISE, ai sensi art. 6 del D. Lgv. 261/1999.

Per dimostrare il requisito stabilimento, le imprese già in attività devono presentare  un atto notorio (allegato 2 alla circolare 3738) alla UMC, insieme al rinnovo dell’idoneità finanziaria annuale e comunque entro un anno.

Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, si ricorda che, come stabilito dal Regolamento 1054/2020, le imprese devono garantire ai veicoli nella loro disponibilità, il ritorno presso lo Stato membro di residenza almeno una volta ogni due cicli di quattro settimane, ed ogni quattro settimane qualora l’autista effettui due riposi ridotti consecutivi all’estero secondo quanto stabilito dal Regolamento 1054/2020.

Le eventuali violazioni per gli adempimenti di cui sopra saranno rivelabili dalle Autorità in sede di controllo su strada ovvero dagli organi autorizzati a svolgere i controlli presso la sede dell’impresa, e qualora le condizioni sopra citate dovessero risultare mancanti a seguito di controllo delle Autorità preposte, sarà attivata la procedura di sospensione ovvero di revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività.

REQUISITO DELL’IDONEITÀ FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:

  • euro 9000 per il primo veicolo a motore utilizzato;
  • euro 5000 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
  • euro 900 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci.

Pertanto, qualora un’impresa abbia in disponibilità un solo veicolo destinato al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l’ammontare dell’idoneità finanziaria da dimostrare è pari a euro 9000, corrispondente, nella tabella sopra riportata, al primo veicolo a motore utilizzato. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a euro 900.

Quanto sopra si applica per le dimostrazioni dell’idoneità finanziaria, presentate ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada agli Uffici competenti, a decorrere dalla data del 13.5.2022.

Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055) e la data del 13.5.2022, fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l’idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l’impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione.

Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale.

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sul tema dell’idoneità professionale, per le imprese che intendono svolgere trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton (per i quali dal 21 maggio 2022 è necessario possedere la Licenza Comunitaria) è indispensabile avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali. In assenza, l’impresa può seguire una di queste tre procedure: la dispensa dall’esame; l’esame integrativo semplificato o l’esame completo.

Il gestore dei trasporti designato da imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 t e fino a 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.

A tal fine deve dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055.

Per ulteriori dettagli si rimanda ad una lettura dei documenti allegati

Per ogni richiesta di chiarimenti, contattare il referente Giancarlo Milanese (T 0422/433300).