EDILIZIA: RINNOVATO IL CCRL PER LE IMPRESE ARTIGIANE E P.M.I. DEL VENETO

Siglato in data 3 febbraio 2022 il CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI del Veneto sottoscritto da Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil del Veneto.

Il nuovo CCRL decorre dal 1.1.2022 e scade il 31.12.2023. Per quanto riguarda il trattamento economico l’accordo aggiorna, con decorrenza febbraio 2022, i valori del trattamento economico delle indennità di mensa, trasporto, trasferta e pernottamento. Inoltre introduce un Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) a copertura del periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Tale voce retributiva è variabile ed è calcolata sulla base di 5 indicatori / parametri che saranno verificati a livello regionale da Edilcassa Veneto, al 30 settembre di ogni anno di riferimento. I parametri definiti dalle Parti sono:

  • Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
  • Numero di Imprese iscritte a Edilcassa Veneto;
  • Monte salari denunciato ad Edilcassa Veneto;
  • Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (ivi comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare;
  • Numero di Gratifiche Natalizie liquidate.

Ad ogni indicatore che risulta positivo viene attribuita una percentuale dell’EVR; il valore complessivo dell’EVR è determinato nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore nelle date indicate nel contratto e sarà erogato in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, ai dipendenti forza all’impresa che lo corrisponde. l’importo dell’EVR sarà ri­proporzionato in base ai mesi du­rata del rapporto nel periodo di riferimento e dovrà intendersi om­nicomprensivo di tutti gli istituti re­tributivi diretti ed indiretti e differiti. L’accordo contiene anche una clausola di salvaguardia che prevede la riduzione del valore dell’EVR nel caso di imprese che abbiamo utilizzato la CIGO per mancanza lavoro/commesse per almeno 25 giornate, anche non consecutive, riferite a tutti i dipendenti in forza, calcolati come media nell’anno di riferimento, oppure per 50 gior­nate, non consecutive, riferite al 50% del personale in forza, cal­colati come media nell’anno di ri­ferimento. La verifica delle condizioni di cui sopra verrà effettuata da un’ap­posita Commissione paritetica di 6 membri costituita presso Edil­cassa Veneto e la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sarà effettuata per il tramite dell’associazione provinciale di riferimento come Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

Per quanto riguarda la parte normativa il CCRL  è intervenuto nella definizione dei seguenti istituti contrattuali:

OPERAI E APPRENDISTI OPERAI

  • Regolamento dell’anzianità professionale edile (APE): definita la tipologia di orario che concorre al rag­giungimento del limite delle 2100 ore.
  • Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (operai e apprendisti operai): definiti i coefficienti di malattia, compresa anche la TBC, utili al calcolo del trattamento economico  e le modalità di erogazione.
  • Trattamento in caso di malattia o infortunio sul lavoro (operai e apprendisti operai): con­fermati i coefficienti già in essere ed il rinvio alla disciplina del CCNL per il trattamento econo­mico.
  • Trattamento in caso di congedo per maternità/paternità di cui all’art. 22 primo comma D.lgs. 151/2001 (operai e apprendisti operai): modificata la durata dell’integra­zione, estesa all’intero periodo di congedo di maternità e viene ri­definito il coefficiente per gli operai.
  • Festività: oltre all’aggiornamento dell’elenco delle festività, che ri­comprende anche il 2 giugno, viene fissato a 8 ore giornaliere il trattamento economico corrispo­sto dall’impresa all’operaio. Viene inoltre precisato che il tratta­mento economico viene corrispo­sto anche nel caso in cui la festività coincida con il sabato o la domenica.
  • Ferie e riposi: vengono riconfer­mate le disposizioni di cui ai pre­cedenti CCRL. Per quanto riguarda i riposi compensativi, si ribadisce la maturazione in dodicesimi con riferimento all’anno solare, inteso come periodo dal 1/1 al 31/12.
  • Gratifica Natalizia:  l’accordo precisa che sono escluse dall’as­soggettamento alla Gratifica Na­talizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio in­dennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o di aspettativa non retribuita

IMPIEGATI E APPRENDISTI IMPIEGATI

  • Contribuzioni e accantonamento tredicesima: in merito alla contribuzione a Edil­cassa Veneto, la stessa si versa sulla base delle giornate / ore or­dinarie lavorate e sulle festività in­frasettimanali o cadenti di domenica. Relativamente all’ac­cantonamento per la Gratifica Natalizia, il rateo matura nel caso di prestazione lavorativa o di as­senza retribuita superiore a 15 gg. di calendario. Durante il con­gedo di maternità l’accantona­mento viene calcolato applicando la percentuale del 8,33% sulla re­tribuzione imponibile lorda che l’impiegato avrebbe percepito se avesse lavorato tutto il mese.
  • Ferie /permessi/riposi: Relativamente alle ferie / per­messi, per la maturazione degli stessi si fa riferimento alla disci­plina prevista per gli operai. Ai fini della maturazione del rateo da accantonare (assenza più o meno 15 gg.), le ferie ed i per­messi vengono computati.

BONUS ASSUNZIONI APPRENDI­STATO PROFESSIONALIZZANTE

l’ac­cordo regionale prevede inoltre che, per ogni nuovo assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, avvenuto nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, Edil­cassa Veneto riconosca una con­tributo pari a 300 euro su richiesta dell’impresa, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Per ottenere il contributo l’impresa dovrà presentare apposita richiesta a Edilcassa Ve­neto per il tramite di Confartigianato imprese Marca Trevigiana rispettando le condizioni previste dall’accordo re­gionale; il contributo potrà essere ri­chiesto una sola volta per ogni apprendista, anche in presenza di più assunzioni riguardante il mede­simo lavoratore.