FSBA, INDICAZIONI PER GENNAIO E FEBBRAIO 2022

FSBA a livello nazionale si sta confrontando con il Ministero del Lavoro per tradurre nel nuovo regolamento del Fondo le tante novità introdotte dalla l. 234/2021 che insistono sull’art. 27 D.lgs.148/2015 (fonte di FSBA) .

Fino a quando il nostro Fondo Bilaterale non rilascerà le nuove regole, il relativo portale per caricare le domande con decorrenza da 1.1.2022, non sarà operativo.

Per il 2022, in base alle informazioni ad oggi disponibili diamo indicazione, in via cautelativa, di considerare in sole 13 settimane quelle esigibili dalle aziende nel biennio.

Le aziende che hanno mancanza di lavoro a gennaio e/o febbraio 2022, si limiteranno ad aprire le procedure sindacali (avvio di procedura QUI) per periodi al massimo fino al 31 marzo 2022. Così sarà possibile adeguarsi in ogni momento alle novità sopraggiunte che in coerenza a quanto avvenuto per FIS e CIGO potranno operare con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2022.

I verbali sindacali non vanno gestiti/firmati fino a quando le parti sociali del Veneto non sigleranno il nuovo accordo valevole per il 2022.

Le parti sociali artigiane del Veneto, in questa fase interlocutoria, hanno sottoscritto una nota comune (QUI) con cui informano che, successivamente agli opportuni chiarimenti, provvederanno alla sottoscrizione di nuove linee guida regionali per garantire anche retroattivamente, dal 1° gennaio 2022, eventuali periodi di sospensione con le future procedure.

Ricordiamo sempre di richiedere nel gestionale INPS un apposito nuovo ticket da inserire nel flusso Uniemens relativo a periodo di paghe nel quale cade l’utilizzo di FSBA nel 2022.

Tra le novità in tema di ammortizzatori sociali introdotti dalla Legge di Bilancio (decorrenza dal 1.1.2022), per FSBA, non è più esigibile l’Assegno di solidarietà ex art. 31 D.Lgs. 148/2015, restando dunque richiedibile solo il nuovo articolo 30 del D.Lgs. 148/2015 rubricato, come per la Cigo ordinaria, “Assegno di integrazione salariale”, utilizzabile in costanza di rapporto di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il nuovo Assegno di integrazione salariale tutela anche i lavoratori a domicilio e ricomprende per legge gli apprendisti professionalizzanti o duali (apprendistato di primo e terzo livello – artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015). Positivamente, è stato ridotto il requisito in capo al lavoratore dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’azienda, da 90 a 30 giorni. In questa fase transitoria, tuttavia, in via cautelativa si consiglia comunque di considerare solo i lavoratori con almeno 90 giornate di anzianità.

Inoltre a decorrere dal 1.1.2022, la regolarità del versamento della contribuzione a FSBA è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC (art. 1 comma 214 l.234/21), sull’operatività del quale siamo in attesa di indicazioni. Al riguardo sono soggette all’obbligo di iscrizione ad FSBA e al relativo versamento di contribuzione, le imprese artigiane non edili ai sensi della Legge n. 443/1985 con codice statistico contributivo (CSC) 4.xxx, a prescindere dal contratto collettivo applicato e dal numero di dipendenti, a cui sia attribuito dall’INPS il codice autorizzazione 7B nel cassetto previdenziale.

Rientrano in FSBA anche le imprese artigiane con più di quindici dipendenti dell’indotto, che fino al 31.12.2021 erano nel campo di applicazione della CIGS.