FSBA: NUOVO ACCORDO FINO AL 31.12.2021

Lo scorso 25 ottobre, le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto, hanno recepito nel nuovo verbale di accordo, le disposizioni del D.L. 146/2021 che garantisce un ulteriore periodo di integrazione salariale FSBA con causale Covid-19.

Il nuovo periodo di ammortizzatore, richiedibile al termine delle 28 settimane  previste dall’art. 8 D.L. 41/2021, è concesso per i dipendenti in forza alla data del 22/10/2021.

Nell’accordo vengono aggiornate le procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell’attività lavorativa.

CASO 1

Per i datori di lavoro che abbiano già sottoscritto un verbale FSBA per periodi di sospensione dell’attività lavorativa con causale Covid-19, anche nel caso che successivamente ne abbiano esteso la validità del periodo, sempre  sulla base degli avvisi comuni/verbali di accordo stipulati dalle parti sociali:

  1. Qualora avessero esaurito le 28 settimane (all’art. 8 DL .41/21) e abbiano la necessità di ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 nel periodo che decorre 01/10/2021 e fino al 31/12/2021, per i dipendenti in forza alla data del 22/10/2021,  potranno ricorrere le 13 settimane previste dall’art. 11 del DL 146/2021(clicca QUI);
  2. Qualora non abbiano ancora richiesto tutte le 28 settimane di cui all’art. 8 DL 41/2021, potranno richiedere, per i dipendenti in forza al 23/3/2021, le settimane residue fino al 31/12/2021 con apposito modello previsto dal nuovo accordo (clicca QUI);
  3. La stessa procedura di cui al punti sopra (1 e 2)  potrà essere utilizzata anche dai datori di lavoro che al termine delle settimane precedentemente richieste abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva.

CASO 2

Per i datori di lavoro che hanno la necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA Covid-19, possono accedere alle prestazioni, per fruire del periodi concessi dal D.L. 41/2021 art. 8 (28 settimane entro 31/12/2021) per i dipendenti in forza al 23/3/2021, dovrà essere rispettata l’intera procedura sindacale stabilita nell’accordo Interconfederale regionale del 4 marzo 2020 e dell’integrativo dell’accordo 14 gennaio 2020 (clicca QUI).

Il modello Ebav D06, in capo ai lavoratori per richiedere le erogazioni sul proprio Iban, dovrà essere presentato solamente nel caso che utilizzino nel 2021 per la prima volta la prestazione FSBA Covid-19.

L’accordo ha efficacia dal 25 ottobre u.s., ma vengono comunque fatti salvi i rinnovi presentati prima dell’entrata in vigore dell’accordo.