IMPIANTI GPL – GNC – GNL: NUOVE NORME TECNICHE PER OMOLOGAZIONE, IMMATRICOLAZIONE E VISITE PERIODICHE

Il Ministero dei Trasporti ha emanato il Decreto 24 luglio 2026 (GU n.215 del16/09/2026): norme tecniche relative all’omologazione, all’immatricolazione e alle visite periodiche di sistemi costituiti da impianti di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi (gas di petrolio liquefatto – GPL, gas naturale compresso – GNC e gas naturale liquefatto – GNL) destinati ad essere installati sui veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea e norme tecniche per le visite periodiche dei componenti sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi.

Il provvedimento, che riordina in un unico testo organico tutte le norme su omologazione, immatricolazione e visite periodiche degli impianti GPL, GNC e GNL degli ultimi 25 anni, divide nettamente le procedure d’officina in due casi:

TRASFORMAZIONE DI AUTO IN AFTERMARKET: installazione di un nuovo kit a gas su un veicolo benzina o diesel. L’officina deve essere autorizzata dall’azienda produttrice del kit, che ne comunicherà il nominativo alla Motorizzazione.

MANUTENZIONE DI AUTO NATE A GAS (DI SERIE): sostituzione dei serbatoi scaduti sulle vetture che escono dalla fabbrica già a metano. L’officina abilitata esegue l’interscambio delle bombole tramite il circuito SFBM, senza più richiedere il nulla osta cartaceo alla casa automobilistica.

LE SCADENZE CRONOLOGICHE

DAL 1° OTTOBRE 2026 entrano in vigore le semplificazioni amministrative più importanti. Significa che è già possibile evitare il collaudo in Motorizzazione per l’installazione dei kit, per lo smontaggio e per la sostituzione periodica delle bombole GPL e metano. Da questa stessa data sono attive le nuove tabelle di scadenza dei serbatoi e i requisiti di attrezzatura minima in officina.

DAL 16 SETTEMBRE 2027, a un anno esatto dalla pubblicazione del decreto, va in vigore l’applicazione più generale di tutto il testo di legge e l’obbligo per i costruttori di adeguare i nuovi certificati di omologazione dei kit diventerà definitivo e strutturale.

DAL 16 SETTEMBRE 2028 diventa vincolante e obbligatorio il nuovo requisito formativo per i tecnici (Allegato 23). Fino a questa data (quindi entro i prossimi 24 mesi) le officine possono continuare a installare i sistemi già presenti in magazzino, anche se associati a omologazioni precedenti non ancora aggiornate.

ESTENSIONE ALLA CATEGORIA L (MOTOVEICOLI)

Le procedure semplificate di omologazione dei sistemi aftermarket vengono estese a motoveicoli e ciclomotori (categoria L). Vengono inoltre riorganizzate le prove per i sistemi standard, biocarburante (bifuel) e diesel-gas (DPL, DNC, DNL/ dual fuel).

REQUISITI OBBLIGATORI PER L’OFFICINA (ALLEGATO 22)

Per poter operare e firmare le dichiarazioni di installazione o sostituzione, l’officina deve possedere:

  • Abilitazione alla meccatronica: regolare iscrizione alla CCIAA nella sezione meccatronica (Legge 122/1992).
  • Firma depositata presso la Motorizzazione Provinciale di Competenza.
  • Attrezzature minime UNI 11832-1:2021: disporre delle attrezzature previste dalla norma per la sottosezione impianti GNC, GNL e GPL.
  • Certificazione del personale: Il tecnico deve possedere la certificazione UNI 11623-1:2016 (responsabile tecnico impianti GNC/GPL), oppure la qualifica ISO 23684 (Technical manager of workshop), o l’attestato dei corsi dei costruttori (15 ore teoriche e 9 pratiche in presenza, con aggiornamento di 6 ore ogni 4 anni).

SNELLIMENTO BUROCRATICO: ELIMINATO IL COLLAUDO (ALLEGATO 19)

Viene eliminata la visita e prova (collaudo) presso la Motorizzazione Civile per tre operazioni:

  • Installazione di nuovi Impianti in aftermarket (GPL, GNC, GNL, DPL, DNC, DNL).
  • Sostituzione periodica dei serbatoi/bombole GPL e GNC (di serie e aftermarket).
  • Smontaggio e rimozione dell’impianto con ripristino dell’alimentazione originaria.

L’officina rilascia la dichiarazione di installazione a regola d’arte (modello aggiornato D.M. 8 gennaio 2021), che permetterà alla Motorizzazione (o alle agenzie pratiche abilitate) di stampare la nuova etichetta di aggiornamento da applicare sulla carta di circolazione.

VEICOLI NATI A METANO: IL NUOVO FLUSSO SFBM

Come anticipato, viene azzerata la burocrazia per i veicoli nati a metano di serie. La sostituzione dei serbatoi GNC avviene sotto la gestione operativa di SFBM S.p.A. senza necessità di richiedere il nulla osta alla casa costruttrice del veicolo, riducendo drasticamente i tempi di attesa per l’automobilista e per l’officina.

ADEMPIMENTI TECNICI E PROVE DI TENUTA (ALLEGATO 17)

Al termine del montaggio, l’installatore è obbligato a eseguire:

Controllo totale delle perdite: ispezione di tutti i raccordi tramite rivelatore di gas o di fluido, con elettrovalvole aperte alla normale pressione di esercizio (tolleranza zero fuoriuscite).

Consegna Targhetta: applicazione sul veicolo della targhetta regolamentare indelebile del costruttore con QR Code per lo scaricamento digitale dei manuali d’uso.

TABELLA SCADENZE DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERBATOI (ALLEGATO 7)

La periodicitàmassima per la riqualificazione e la radiazione dei serbatoi segue lo schema ufficiale:

  • GPL (ONU 67): Sostituzione obbligatoria ogni 10 anni
  • GNC nazionali (DGM): Riqualificazione ogni 5 anni; radiazione massima a 40 anni
  • GNC (ONU 110 – classi da 1 a 4): Riqualificazione ogni 4 anni; radiazione massima a 20 anni
  • GNL (ONU 110): Riqualificazione ogni 10 anni; radiazione calcolata in base alle condizioni d’uso

Il Decreto attribuisce quindi alle officine maggiori responsabilità tecniche e documentali nella compilazione della modulistica ufficiale, impone l’adeguamento formativo dei tecnici entro il 16 settembre 2028, prevede procedure di collaudo interno (prove di tenuta) più rigide ed uniformi, e introduce controlli a campione sulla conformità delle installazioni da parte dei funzionari della Motorizzazione Civile.

Per scaricare il testo del Decreto e tutti gli allegati tecnici cliccare QUI.