Iva al 10% per la fornitura di energia elettrica e gas delle parti comuni nei condomini

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’iva al 10% nei condomini per le parti comuni si applica nel solo caso di contesti esclusivamente residenziali

Con risposta n. 142 del 03/03/2021 l’Agenzia ha precisato che l’aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale.

In presenza di complessi condominiali nei quali viene svolta una o più attività commerciale, di servizio o di produzione, la riduzione dell’aliquota IVA si applica nel solo caso in cui queste risultano totalmente autonome con la fornitura di energia elettrica e/o gas.

Al contrario, nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e gas per il funzionamento delle parti comuni di condomini, “prevalentemente residenziali”, costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali ad esempio uffici, studi professionali, negozi, si applica l’aliquota IVA ordinaria al 22%.

In allegato la risposta n. 142 del 03/03/2021 dell’Agenzia dell’Entrate all’Interpello presentato.