Con la Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, c.d. “Legge annuale sulle PMI” o “Ddl PMI”, dal 7 aprile vengono introdotte modifiche rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro agile, in particolare sull’obbligo, già previsto dalla normativa, riferito alla gestione dell’informativa scritta al lavoratore.
L’informativa non è un documento standard da predisporre una tantum ma, con l’intervento sull’articolo 22 della L. 81/2017, diventa uno strumento centrale nella gestione della prevenzione dei rischi connessi al lavoro svolto fuori dei locali aziendali.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST o, dove presente, RLS), con cadenza almeno annuale, l’informativa scritta dettagliata che individua in modo puntuale sia i rischi generali sia quelli specifici connessi alla prestazione lavorativa resa in ambienti non direttamente controllati dall’azienda.
L’elemento di maggior impatto è il regime sanzionatorio. Infatti, la mancata consegna dell’informativa, o la predisposizione di un documento generico, non coerente, è ora soggetta a sanzioni quali:
- una pena dell’arresto da due a quattro mesi;
- un’ammenda che può variare indicativamente da circa 1.500 euro fino a 7.500 euro.
Questo rafforzamento delle sanzioni evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di attribuire all’informativa un ruolo concreto e operativo, imponendo alle aziende un cambio di approccio: non più un documento standardizzato, ma un’analisi reale e personalizzata dei rischi.
Maggiori informazioni e i fac-simili per personalizzare l’attivazione di lavoro agile sono richiedibili agli uffici paghe e sicurezza delle sedi mandamentali di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana (QUI i contatti).
Con l’occasione, ricordiamo che le parti sociali dell’artigianato veneto il 28 marzo 2024 hanno sottoscritto un accordo interconfederale che definisce la cornice normativa all’interno della quale vengono riferiti gli accordi individuali, continua a leggere QUI.
Inoltre, grazie alle suddette intese, si rammentano i rimborsi Ebav legati al lavoro agile:
- A14p Innovazione dei processi: rientrano anche le consulenze specialistiche per l’implementazione di sistemi strutturali personalizzati volti allo svolgimento del lavoro in modalità agile. QUI Innovazione dei processi – Ebav
- A63 Incentivi per l’attivazione del lavoro agile: punto C) per Accordi individuali di lavoro agile con durata minima di 6 mesi – massima di 12; in questo caso il contributo è di € 600; a € 1.000 se la durata effettiva è di 12 mesi. QUI Incentivi per l’attivazione del lavoro agile – Ebav
- A07 Formazione collettiva aziende: riconoscimento di un contributo per le spese sostenute per la formazione propedeutica all’attivazione del lavoro agile (o smartworking), qualora effettuata presso Enti di Formazione promossi da Soci Ebav e fino a capienza dei fondi. QUI Formazione collettiva – Ebav – oppure contattare Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl – T. 0422.433.250
- A76 Integrazione DVR – Apprendistato duale e Lavoro agile: contributo alle imprese per l’integrazione del DVR in relazione all’attivazione di progetti di sperimentazione di lavoro agile. QUI Integrazione DVR – Ebav



