In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 26 del D.L.18/2020, con il messaggio 3653/2020, l’INPS chiarisce il diritto alla malattia per i lavoratori nei seguenti casi:
quarantena e lavoro agile
non è possibile ricorrere all’istituto della malattia/degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore sia in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile e continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione della retribuzione e dell’attività lavorativa. Diversamente, con la malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto quindi ad accedere alla malattia
quarantena per ordinanza amministrativa
in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa (es. ordinanze che dispongano il divieto di allontanamento dei cittadini da determinate aree per contenere la diffusione dell’epidemia) non è possibile il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica
quarantena all’estero
l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 è ammessa solo se proviene da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane
quarantena e ammortizzatori sociali
in base al principio disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale prevale sull’indennità di malattia.