La Corte costituzionale ha bocciato il provvedimento numero 226 del 2024 che era stato impugnato dalla Regione Calabria sollevando un conflitto di attribuzione.
La Consulta, con la sentenza n. 163, ha dato ragione all’ente: il Ministero dei Trasporti ha imposto divieti valicando i limiti statali nella materia “trasporto pubblico locale”, di competenza regionale. Secondo i giudici, i vincoli al servizio Ncc stabiliti dal decreto sono sproporzionati, rispetto allo scopo di tutelare la concorrenza, riservando ai soli taxi la possibilità di rivolgersi a un’utenza indifferenziata.
I giudizi hanno portato all’annullamento parziale del decreto e delle circolari collegate (Circolare n. 34247/2024, punti da 2 a 6, e Circolare n. 36861/2024, fasi 2, 3 e 4).
LE DISPOSIZIONI ANNULLATE PERCHÉ RITENUTE SPROPORZIONATE E LESIVE DELLE COMPETENZE REGIONALI
1. Annullamento del Vincolo Temporale di 20 Minuti (Modello B)
È stato annullato l’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 226/2024, che introduceva il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i servizi che non iniziano dalla rimessa o dalle aree di stazionamento specifiche (Modello B).
Il vincolo è stato definito una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva di garantire che il servizio NCC si rivolga a un’utenza specifica, mentre l’utenza indifferenziata rimane riservata ai titolari di licenze taxi.
La Corte ha riconosciuto che l’intervallo minimo di venti minuti, in combinazione con altri vincoli, ripropone indirettamente l’obbligo di rientro in rimessa. Tale vincolo temporale genera un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, costringendo il vettore a circolare “a vuoto” o a rientrare in rimessa, riproponendo di fatto un onere già dichiarato incostituzionale con la Sentenza della Consulta n. 56/2020.
2. Eliminazione delle restrizioni sui Contratti di Durata (Modello C)
È stata annullata la disciplina che impedisce la stipula di contratti di durata con operatori NCC a quei soggetti che svolgono, anche in via indiretta, attività di intermediazione.
Tale divieto è risultato eccedere il fine antielusivo e comprimere indebitamente l’autonomia contrattuale. La restrizione inibiva a operatori economici come alberghi, agenzie di viaggio o tour operator la possibilità di concludere contratti di durata per assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.
N.B.Relativamente al ricorso in Corte Costituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Legge Regionale del Veneto su FdS, si comunica che la data dell’Udienza pubblica di discussioneè fissata al 14/01/2026.
3. Eliminazione dell’esclusività dell’Applicazione Informatica Ministeriale (FDSE)
La Consulta ha annullato le disposizioni (Art. 2, comma 1, lettera b, e Art. 3 del D.Interm. n. 226/2024) che imponevano all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione e tenuta del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE). L’obbligo di utilizzare in via esclusiva l’applicazione ministeriale è stato reputato sproporzionato e non rientrante nella materia “tutela della concorrenza”.
Le attività di controllo possono essere garantite anche attraverso soluzioni alternative (come sistemi aperti o interoperabili) più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.
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