La legge annuale PMI (legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026) introduce alcune significative previsioni relative al mondo della microimpresa e dell’artigianato. In particolare per quanto riguarda le politiche per il lavoro si segnalano i seguenti articoli:
ART. 6 (Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)
In via sperimentale, viene introdotta, nel biennio 2026-2027, una misura rivolta ad una platea massima di 1.000 lavoratori prossimi alla pensione. La misura, prevista dall’articolo 6, attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato, di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti, la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia è anticipata.
Il lavoratore può ridurre l’orario di lavoro passando ad un regime part-time incentivato compreso tra il 25% e il 50%. Il datore di lavoro, a fronte della riduzione d’orario, è tenuto ad assumere un giovane under 34 con contratto a tempo pieno e indeterminato, per agevolare il passaggio generazionale all’interno della ditta e favorendo welfare aziendale.
Anche il lavoratore pensionando è tutelato con un esonero totale dei contributi IVS fino a 3.000 euro annui e con l’integrazione dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita ed il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa alla parte di lavoro non svolta.
Per l’applicazione bisognerà attendere l’INPS, soggetto chiamato a fissare le modalità operative per accedere all’incentivo.
ART. 10 (Formazione e sicurezza durante CIG e addestramento)
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, vengono introdotte delle semplificazioni, infatti, entro agosto 2026 l’INAIL è tenuto a predisporre Modelli Organizzativi Semplificati (MOG) per le PMI, d’intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali.
L’adozione di queste misure semplificate sono su base volontaria per le imprese e la mancata adozione non costituisce di per sé una violazione. Il beneficio concreto è una superiore affidabilità difensiva in situazioni di infortunio o controllo.
Inoltre, viene ampliata la formazione obbligatoria: anche i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, sospensione dell’attività lavorativa e/o riduzione dell’orario, potranno essere coinvolti in percorsi formativi in materia di sicurezza. Il rifiuto o la mancata partecipazione ai corsi obbligatori comporterà la decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali.
ART. 11 (Salute e sicurezza per le prestazione in lavoro agile)
Il provvedimento interviene in materia di lavoro agile, rafforzando gli obblighi in tema di sicurezza per le attività svolte al di fuori dei locali aziendali.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire con cadenza annuale un’informativa scritta relativa ai rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile, da trasmettere sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/08, con arresto da due a quattro mesi ovvero con ammenda fino a 7.500 €.
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ART. 15 (Delega al Governo per la riforma dell’artigianato)
L’articolo 15 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge (7 gennaio 2027), uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, aggiornamento e coordinamento della disciplina dell’artigianato, anche mediante modifica, integrazione o abrogazione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla Legge 443/1985 (c.d. Legge Quadro per l’Artigianato).
Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo dimensionale delle imprese, alla trasmissione delle competenze e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.
La riforma intende favorire forme di aggregazione tra imprese artigiane, anche attraverso il rafforzamento di strumenti quali le reti d’impresa, al fine di migliorarne la competitività e l’accesso a nuove opportunità di mercato e finanziamento.
E’ previsto un rafforzamento dei controlli sull’utilizzo dei riferimenti all’artigianato nelle attività promozionali e commerciali, consentito esclusivamente alle imprese regolarmente iscritte negli appositi registri, a tutela dell’identità e della correttezza del settore così da diventare un titolo protetto legalmente.
ART. 16 (Riferimento all’artigiano nella pubblicità)
Con l’obiettivo di semplificare le procedure di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane e garantire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese, vengono modificate le disposizioni previste dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Le nuove previsioni stabiliscono che nessuna impresa possa utilizzare, come ditta, insegna, marchio o nella promozione di prodotti o servizi commercializzati, denominazioni contenenti riferimenti all’artigianato o all’artigianalità, qualora non risulti iscritta all’albo delle imprese artigiane e non produca o realizzi direttamente i prodotti o servizi qualificati come artigianali. Il medesimo divieto si applica anche ai consorzi e alle società consortili fra imprese non iscritti nella separata sezione dell’albo.
In caso di violazione, è prevista l’irrogazione, da parte dell’autorità regionale competente, di una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa. La sanzione non potrà in ogni caso essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione e sarà applicata nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.



