A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale dei diisocianati è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.
Premessa
Nel 2006 è stato approvato dagli Stati membri e dall’Unione Europea, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), che prevede la generazione di informazioni su tutte le sostanze chimiche impiegate nell’UE e ha come obiettivo assicurare un maggiore livello di protezione della salute e dell’ambiente.
Da qui la segnalazione che tra le sostanze pericolose, ci sono anche i diisocianati che possono essere presenti in numerosi prodotti utilizzati nell’edilizia, nell’industria, nell’artigianato come le schiume poliuretaniche (ma non solo, sono presenti anche in vernici, resine, sigillanti, catalizzatori, adesivi, induritori e colle poliuretaniche) e che sono sensibilizzanti delle vie respiratorie oltre che sensibilizzanti della pelle.
Diversi gli ambiti applicativi, che possono spaziare dalle carrozzerie a molte lavorazioni dell’edilizia e affini (impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, carpenteria tetto, cappottista, imbianchini), alla produzione di mobili, produttori di materie plastiche o componentistica per l’automotive. Per fare un esempio si pensi alla schiuma poliuretanica e a tutte le vernici e resine che sono a base di poliuretani.
A fronte di ciò, per garantire la salute degli operatori e per ridurre l’incidenza di queste patologie, il 4 agosto 2020 è stata pubblicato un Regolamento Europeo (REG UE 2020/1149) che innanzitutto vieta dal 23 agosto 2023 l’utilizzo di sostante o miscele che contengano diisocianati, a meno che non sussista una delle seguenti condizioni:
1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
2. tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore a 0,1% in peso abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
IMPORTANTE: CHI DEVE ESSERE FORMATO
- lavoratori dipendenti e quelli ad essi equiparabili in base alla definizione di cui all’art.2 del TU sicurezza ( D.lgs.81/2008);
- titolari, soci e collaboratori di imprese datrici di lavoro che svolgendo effettivamente attività lavorative/produttive entrino anche solo occasionalmente in contatto con i DI-ISOCIANATI;
- lavoratori artigiani o autonomi senza dipendenti che svolgendo effettivamente attività lavorative/produttive entrino anche solo occasionalmente in contatto con i DI-ISOCIANATI;
La mancata formazione è sanzionata con un’ammenda da 40.000,00 a 150.000,00 Euro.
SOLUZIONE ALTERNATIVA AI CORSI DI FORMAZIONE
Prima di valutare l’iscrizione ai Corsi di Formazione che Confartitigianato Marca Trevigiana Formazione srl offrirà, è necessario che tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore a 0,1% in peso (perchè chi usa prodotti che contengono diisocianati in concentrazione inferiore a 0,1% non ha l’obbligo di formazione), devono fare una valutazione sulla possibilità di sostituirli con prodotti alternativi.
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