NUOVO OBBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI DIISOCIANATI (DECORRENZA 25-08-2023)

A partire dal 25 agosto 2023 l’uso industriale o professionale dei diisocianati è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.

Premessa

Nel 2006 è stato approvato dagli Stati membri e dall’Unione Europea, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), che prevede la generazione di informazioni su tutte le sostanze chimiche impiegate nell’UE e ha come obiettivo assicurare un maggiore livello di protezione della salute e dell’ambiente.

Da qui la segnalazione che tra le sostanze pericolose, ci sono anche i diisocianati che possono essere presenti in numerosi prodotti utilizzati nell’edilizia, nell’industria, nell’artigianato come le schiume poliuretaniche (ma non solo, sono presenti anche in vernici, resine, sigillanti, catalizzatori, adesivi, induritori e colle poliuretaniche) e che sono sensibilizzanti delle vie respiratorie oltre che sensibilizzanti della pelle.

Diversi gli ambiti applicativi, che possono spaziare dalle carrozzerie a molte lavorazioni dell’edilizia e affini (impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, carpenteria tetto, cappottista, imbianchini), alla produzione di mobiliproduttori di materie plastiche o componentistica per l’automotive. Per fare un esempio si pensi alla schiuma poliuretanica e a tutte le vernici e resine che sono a base di poliuretani.

A fronte di ciò, per garantire la salute degli operatori e per ridurre l’incidenza di queste patologie, il 4 agosto 2020 è stata pubblicato un Regolamento Europeo (REG UE 2020/1149) che innanzitutto vieta dopo il 24 agosto 2023 l’utilizzo di sostante o miscele che contengano diisocianati, a meno che non sussista una delle seguenti condizioni:

1.   la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

2.   tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore a 0,1% in peso abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

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IMPORTANTE: CHI DEVE ESSERE FORMATO

  1. lavoratori dipendenti e quelli ad essi equiparabili in base alla definizione di cui all’art.2 del TU sicurezza ( D.lgs.81/2008);
  2. titolari, soci e collaboratori di imprese datrici di lavoro che svolgendo effettivamente attività lavorative/produttive entrino anche solo occasionalmente in contatto con i DI-ISOCIANATI;
  3. lavoratori artigiani o autonomi senza dipendenti che svolgendo effettivamente attività lavorative/produttive entrino anche solo occasionalmente in contatto con i DI-ISOCIANATI;

La mancata formazione è sanzionata con un’ammenda da 40.000,00 a 150.000,00 Euro.

I datori di lavoro che non formano i propri dipendenti (e assimilati) utilizzatori di diisocianati si espongono anche a vertenze legate alla possibile insorgenza di malattie professionali dovute a rischio lavorativo generato da mancanza datoriali (art. 3 DPR 1124/1965).

SOLUZIONE ALTERNATIVA AI CORSI DI FORMAZIONE

Prima di valutare l’iscrizione ai Corsi di Formazione che Confartitigianato Marca Trevigiana Formazione srl offrirà, è necessario che tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore a 0,1% in peso (perchè chi usa prodotti che contengono diisocianati in concentrazione inferiore a 0,1% non ha l’obbligo di formazione), devono fare una valutazione sulla possibilità di sostituirli con prodotti alternativi.