ENTRO IL 31 DICEMBRE OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SPEDIZIONE DI MERCI E RIFIUTI PERICOLOSI

L’ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, entro il 31 dicembre 2022. Ciò significa che a partire da tale data l’obbligo di nomina del consulente ADR scatta anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, sono attualmente applicabili solo ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori” (imprese che spediscono merci pericolose/rifiuti per conto proprio o per conto di terzi).

Confartigianato ha preparato una nota interassociativa per chiedere urgentemente chiarimenti ai Ministeri interessati (in primis Ministero Trasporti, ma anche Ministero dello Sviluppo Economico e Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in merito alle seguenti questioni:

  • la definizione del campo di applicazione della disciplina di cui al Testo ADR al Cap 1.6.1.44
  • l’identificazione delle aziende destinatarie dell’obbligo
  • esenzione anche della figura dello speditore contenuta nella norma.

L’azione che Confartigianato ha intrapreso tende a sollecitare il Governo affinché provveda, entro il 31 dicembre 2022, ad emettere gli opportuni provvedimenti integrativi delle norme fin qui emanate, anche al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare difformità applicative da parte degli organi di controllo preposti.