ORDINANZA REGIONE VENETO N. 151 – 12 NOVEMBRE 2020

Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha firmato l’Ordinanza n.151 del 12 novembre “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” (BUR n.168 del 12 novembre 2020).

Il provvedimento ha effetto dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

Di seguito le principali misure di carattere generale:

Mascherina sempre
Obbligatorio uso corretto della mascherina fuori dall’abitazione (eccetto sportivi, persone con patologie e bambini sotto i 6 anni). Se si abbassa la mascherina per cibo o bevande va osservata la distanza minima di un metro. Mascherina obbligatoria su mezzi pubblici e privati in presenza di non conviventi.

Passeggiate vietate in centro
L’attività sportiva e motoria, le passeggiate all’aperto sono consentite in parchi pubblici e aree rurali e verdi nel rispetto della distanza di sicurezza e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate tranne che per i residenti in tali aree.

Esercizi di vendita di generi alimentari
Consentito l’accesso a una persona per nucleo familiare salvo la necessità di accompagnare minori di età inferiore ai 14 anni e persone con difficoltà motorie.

Mercati all’aperto
È fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

Grandi e medie strutture di vendita
Nelle prime due ore di apertura l’accesso deve essere garantito a chi ha più di 65 anni.

Attività di somministrazione alimenti e bevande
Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità sopra descritte.

Chiusure degli esercizi di vendita
Grandi e medie strutture di vendita nei prefestivi sono chiusi al pubblico, salvo farmacie, parafarmacie, attività per la vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Nei giorni festivi chiusi tutti i negozi, al chiuso o area pubblica, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, attività per la vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Vendita con consegna a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata.

Scuole
A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

Ulteriori misure
Trasporto su acqua, gomma e ferro rimodulano il trasporto per assicurare i servizi minimi di linea e non di linea con il 50% della capienza.

La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni.