Installatori di impianti, centri di assistenza tecnica, distributori e trasportatori di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettronici (AEE), dal 2025 non devono più essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 3bis per effettuare il deposito temporaneo dei RAEE presso la loro sede, né per la raccolta e il trasporto di detti rifiuti. Lo ha previso la Legge 166 del 14 novembre 2025 che semplifica la gestione dei RAEE per le imprese e che sostituisce con un DDT la documentazione per il trasporto e la gestione di rifiuti di queste apparecchiature. Il DDT dovrà attestare il luogo di produzione del RAEE, la tipologia di materiali e il luogo di destinazione.
L’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali in categoria 3bis è sostituita dall’iscrizione al Centro di coordinamento RAEE. Entro il 31 maggio di ogni anno nel sito https://www.cdcraee.it/ andrà fatta la comunicazione relativa a tutte le apparecchiature gestite nel corso dell’anno precedente.


