REGISTRO TELEMATICO DEI VEICOLI FUORI USO. AVVIO DELLA PROCEDURA

Mettiamo a disposizione  la nota congiunta della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Direzione gestione e sviluppo PRA dell’Automobile Club d’Italia n. 15356 del 29 maggio 2024 , riguardante le procedure di utilizzo del registro telematico indicato in oggetto (di seguito solo RVFU), la cui tenuta è obbligatoria dal 7 giugno 2024 da parte dei soggetti che svolgono attività diretta o indiretta di demolizione dei veicoli.

La nuova procedura, secondo quanto previsto nell’art. 4, comma 2, del DPR 23 settembre 2022, n. 177, e secondo le indicazioni fornite dai citati Uffici, riguarda tutti i veicoli fuori uso destinati alla demolizione, sia quelli disciplinati dal D.lgs. 209/2003 , sia i veicoli disciplinati dal D.lgs. 152/2006.

Infatti, queste ultime due norme prevedono entrambe che i veicoli fuori uso devono essere conferiti ai centri di raccolta per le operazioni relative alla messa in sicurezza e demolizione, ovvero devono essere conferiti agli operatori commerciali che accettano la consegna di tali veicoli in sede di vendita di altri veicoli nuovi o usati, e che a loro volta provvedono alla successiva consegna ad un centro di raccolta.

In entrambe le norme è previsto, altresì, che il soggetto che riceve il veicolo fuori uso debba rilasciare un certificato di rottamazione che, secondo le nuove procedure delineate dagli Uffici suindicati, è possibile generare soltanto in modalità digitale attraverso l’implementazione del RVFU.

Pertanto, a prescindere dalla sussistenza di uno specifico obbligo di tenuta del registro, lo stesso costituisce l’unico strumento per la gestione della procedura di fuori uso di tutti i veicoli.

Per gli aspetti relativi ai controlli, si ritiene che la mancanza del RVFU presso gli operatori commerciali o i centri di raccolta che gestiscono i veicoli fuori uso rientranti nella disciplina del D.lgs. 152/2006 non possa essere oggetto di sanzione.

Per i veicoli fuori uso rientranti nella disciplina di cui al D.lgs. 209/2003, invece, rimangono sanzionabili la mancanza o l’irregolare tenuta del RVFU, ai sensi dell’art. 13, comma 4, oltre che il mancato rilascio del certificato di rottamazione ai sensi dell’art. 13, comma 3.

Con particolare riferimento al certificato di rottamazione, si richiama l’attenzione sul paragrafo 4.3 della richiamata circolare n. 15356 del 29 maggio 2024 dove viene chiarito che, come previsto dall’art. 2, comma 3, del DPR 177/2022, in caso di impedimento tecnico, lo stesso certificato può essere emesso in formato- cartaceo e caricato nel RVFU entro la fine del giorno successivo alla data del rilascio, con contestuale inserimento dei dati ivi contenuti.

Sul punto, si precisa che il termine entro cui deve essere adempiuto l’obbligo di caricamento dei dati sul registro telematico resta sospeso fino a quando permane il problema tecnico che aveva determinato il rilascio del certificato cartaceo. Più precisamente, atteso che la sussistenza di un problema tecnico consente all’utente di generare un ticket di assistenza, il predetto termine rimane sospeso fino a quando l’assistenza tecnica non comunica che il problema è stato risolto con la chiusura del relativo ticket.

Per quanto riguarda, infine, il registro cartaceo di cui all’art. 264 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, come già indicato con circolare di questa Direzione n. 300/STRAD/1/0000023581 del 17 luglio 2022, la sua tenuta deve intendersi superata con decorrenza 7 giugno 2024.Tuttavia, al fine di verificare la corretta gestione dei veicoli fuori uso presi in carico in data antecedente, si ritiene opportuno estendere i controlli anche ai registri cartacei riportanti i dati relativi ai veicoli non ancora demoliti.

CLICCARE QUI per scaricare la nota congiunta della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Direzione gestione e sviluppo PRA dell’Automobile Club d’Italia con le istruzioni operative per l’uso del TVFU.