CCNL ACCONCIATORI ED ESTETICA: GLI AUMENTI IN BUSTA PAGA DAL 1° OTTOBRE 2022

RINNOVATO IL CCNL DI SETTORE IL 10 OTTOBRE 2022.

Siglato in data 10 ottobre 2022 tra Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetisti, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, l’accordo per il rinnovo del CCNL Acconciatura Estetica del 8 settembre 2014 scaduto il 30 giugno 2016 .

Il rinnovo raggiunto colma quindi un vuoto contrattuale di oltre 6 anni e dimostra la volontà delle associazioni artigiane e del sindacato di categoria di riaffermare in questo periodo di difficoltà la centralità delle relazioni sindacali nel governare le dinamiche occupazionali e retributive del settore. Testo originale CCNL scaricabile qui .

Il CCNL si applica in Provincia di Treviso a circa 1.000 datori di lavori e a circa 2.100 dipendenti ( in Veneto 5.637 datori; 12.000 dipendenti). Le mille imprese datrici di lavoro fanno parte delle complessive 2.553 del settore area benessere della nostra Provincia, nella quale sul totale del settore il 40% fà impresa anche con dipendenti mentre il restante 60% degli imprenditori del benessere lavora da solo o con soci e/o collaboratori anche familiari.

Di seguito anche una specifica analisi della titolarità d’impresa nel settore nella nostra Provincia suddivisa tra italiana e straniera (analisi Confartigianato Imprese Marca Trevigiana su dati CCIAA di Treviso).

IMPRESE PROVINCIA TREVISO AREA BENESSEREACCONCIATORIESTETISTITOTALE%
TITOLARITA’ ITALIANA 1.4067902.19686%
TITOLARITA’ STRANIERA *20715035714%
TOTALI1.6139402.553100%
* segnaliamo che tra le imprese area benessere a titolarità straniera il 30% ha titolari con nazionalità cinese ; seguono quelli rumeni con l’8 % e quelli albanesi con il 7%.

AUMENTI DALLE PAGHE DI OTTOBRE 2022

E’ stato previsto un incremento del salario minimo contrattuale pari a 100 euro lordi per il 3° Livello, pari ad un aumento del 8% , che poi un secondo accordo del 14 Ottobre ha tradotto nelle tabelle retributive complete per ciascuno dei 4 livelli di inquadramento del CCNL . L’incremento salariale verrà riconosciuto in due tranches: la prima di 70 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di ottobre 2022, la seconda di 30 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di febbraio 2023. Per scoprire il costo di lavoro da ottobre 2022 comprensivo dell’aumento del CCNL clicca qui.

Il ccnl appena firmato scade, per allinearsi a tutti gli altri del sistema artigiano non edile, al 31 Dicembre 2022 ma continuerà a produrre effetti anche dopo tale scadenza e fino al successivo rinnovo , essendo sta quindi esplicitata dalle parti firmatarie la c.d. clausola di ultrattività.

LIVELLORETRIBUZIONE TABELLARE AL 30.9.2022AUMENTO 1.10.2022AUMENTO 1.2.2023RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1.2.2023
11395,9980,8334,641511,46
21275,2673,8431,641380,74
31209,0070,0030,001309,00
41139,9066,0028,291234,19
TABELLE SALARIALI IN VIGORE AD OTTOBRE 2022 CON
VOCI SALARIALI CONTRATTAZIONE REGIONALE VENETA clicca qui , APPRENDISTATO qui

UNA TANTUM

L’intesa prevede l’erogazione di un importo di 246 euro lordi a titolo di una tantum ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale ( pari a 75 mesi dal 1.7.2016–>30.9.2022 ), da erogarsi in 3 tranches: la prima di 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda di 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza di 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. L’importo va erogato ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (10.10.2022), con le modalità previste dall’accordo stesso, per gli apprendisti l’importo è ridotto al 70%. In applicazione dell’art.17 del TUIR e della risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate nr.38741 del 10 Marzo 2004 ( poi risoluzione 43/E del 16 Marzo 2004) le quota parte riferita ai 66 mesi fino a Dicembre 2022 beneficerà della tassazione separata a favore del dipendente mentre i 9 mesi del 2022 restano ancora alla tassazione ordinaria.

PARTE NORMATIVA

Con l’accordo è stata aggiornata la normativa dell’apprendistato professionalizzante e del contratto a tempo determinato alla luce delle modifiche di legge nel frattempo intervenute. Il testo contrattuale è stato inoltre aggiornato riscrivendo nell’art.32 le misure di tutela della maternità e della paternità con le novità in tema di congedi parentali introdotte dal D.lgs.105/2022 , inserendo il nuovo articolo 61 bis congedi per le donne vittime di violenza di genere, e aggiornato l’art.44 che disciplina il congedo matrimoniale e ora anche le unioni civili, aggiornato anche l’art. 46 dedicato ai lavoratori tossicodipendenti e loro familiari che include nel diritto ad un aspettativa ” a costo zero per l’impresa ” di 3 anni anche per i lavoratori di cui sia stato accertato lo stato di alcol-dipendenza o di dipendenza da gioco di azzardo ( c.d. ludopatia) che accedano agli appositi programmi terapeutici e riabilitativi dell’ULSS.

Per l’apprendistato professionalizzante l’articolo di riferimento ( articolo 25 ) è stato riscritto aggiornandolo ai sensi del D.lgs.81/2015, ma non sono state apportare modifiche nè sulla progressione retributiva nè sulle durate massime, ferma quella minima dei 6 mesi per legge.

Per il tempo determinato – TD- (articolo 22) in particolare oltre all’adeguamento alle vigente fonti normative segnaliamo come novità :

(A) affiancamento : stabilito per i TD con causale sostitutiva un pacchetto di 90 giornate di calendario nelle quali il datore potrà tenere ove serva in forza il sostituto sia prima che inizi l’assenza si al rientro del sostituito per l’opportuno passaggio di consegne. Viene poi previsto che nel caso l’assenza delle lavoratrici/tori o dei titolari/soci/collaboratori anche familiari sia programmata per i congedi del Testo Unico maternità ( d.lgs.151/2001) stabilendo che il tale caso il TD con causale sostitutiva potrà allungarsi oltre che per il periodo di affiancamento di 90 giorni anche fino alla scadenza del diritto ad usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.

(B)i limiti quantitativi :

  • imprese tra 0 e 5 massimo 3 tempi determinati ;
  • imprese tra 6 e 10 un tempo determinato ogni due o frazione con arrotondamento all’unità superiore ;
  • imprese con più di 10 dipendenti è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 20% (prima era il 25%) dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore.

Ai fini della verifica di queste soglie si considerano i dipendenti indeterminati e gli apprendisti al 1° gennaio dell’anno di assunzione .

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività (precedentemente 9), per lo svolgimento delle attività stagionali come previste dall’art. 23 e dal D.P.R. 1525/1963, con lavoratori di età superiori a 50 anni (nuove previsioni).

(C) durata e stop and go

Viene stabilita tra proroghe e rinnovi un massimo di 24 mesi a termine .Vengono individuate le seguenti specifiche esigenze e condizioni collettive aggiuntive a quelle di legge per le quali è possibile prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei primi 12 mesi e comunque per un periodo non eccedente i 24 mesi: “esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale” ( tale esigenza per legge non può essere usata per un contratto inziale/il primo tra le parti superiore a 12 mesi ). Gli stop and go tra la fine di un TD e la decorrenza del suo rinnovo con il medesimo lavoratore sono fissati in 10 giorni per TD fino a 6 mesi e 20 giorni per TD superiori a 6 mesi, confermando il dato di legge ( art. 21 d.lgs.81/2015 ) sono invece rimossi nel caso il TD che si deve rinnovare sia con causale sostitutiva di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Nel testo del rinnovo è stato inserito nel nuovo art.13  “classificazione del personale” il richiamo al rispetto dei requisiti professionali da parte dei lavoratori che vengono assunti ossia il rispetto della l.1/1990 per l’estetica  (e DGR veneta vigente) e il rispetto della l.175/2005 per gli  acconciatori (e DGR vigente). Inoltre, ai fini dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare l’attestazione della qualifica o abilitazione professionale, ove prevista dalla normativa di settore, per svolgere mansioni che prevedono specifici requisiti professionali .

Il ccnl inoltre riscrive l’articolo dedicato alle assunzioni richiamando le novità del decreto trasparenza ( D.lgs.104/2022 ) e impone, in ottica di valorizzazione degli standard di sicurezza, al lavoratore che si candida per un’assunzione a produrre al neo datore tutti gli attestati dei corsi di formazione sulla sicurezza eventualmente svolti presso altri datori o presso la scuola di provenienza e conferma l’importanza di effettuare le visite mediche preventive e periodiche laddove prescritte che sono rimborsate da EBAV con apposita domanda (mod.A10) effettuabile presso gli sportelli associativi dedicati presenti in ogni nostra sede. Ricordiamo che anche il corso di formazione per i dipendenti ove debba essere fatto per la prima volta o aggiornato è rimborsato da EBAV laddove ci si rivolga a Confartigianato Marca Trevigiana Formazione ( 0422/43 33 00) , per info e iscrizioni ai corsi vedi qui .

E’ stato infine previsto il recepimento all’interno del CCNL dell’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL, UIL che, pertanto, ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° ottobre 2022 aggiornando dalla medesima data la contribuzione alla bilateralità artigiana ( EBAV/EBNA)