È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2024/1258 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento CE 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto su strada di persone.
Le modifiche entrano in vigore dal prossimo 22 maggio 2024.
Le modifiche che di seguito sintetizziamo sono intervenute anche a seguito dell’azione sindacale di tutela intrapresa da Confartigianato Imprese a livello europeo che da tempo ha messo un evidenza che il trasporto passeggeri su strada:
- ha specificità che non sono condivise dal settore del trasporto di merci su strada o dal settore del trasporto di linea;
- ha una elevata stagionalità ed è caratterizzato da diverse durate dei periodi di guida, nonché da distanze di guida variabili che dipendono dalle attività turistiche svolte dai passeggeri con la necessità di risolvere richieste dei viaggiatori non programmate ed estemporanee in termini di ulteriori fermate e modifiche dell’itinerario o dell’orario;
- in generale i periodi di guida sono inferiori rispetto a quelli del trasporto di merci o dei servizi regolari di linea, come del resto i conducenti possono dover svolgere alcune attività aggiuntive, spesso derivanti dalle interazioni con i passeggeri.
MODIFICHE INTRODOTTE DAL REG. UE 2024/1258 – IN VIGORE DAL 22 MAGGIO 2024
- E’ possibile sostituire la pausa obbligatoria di 45 minuti con due pause da almeno 15 minuti ciascuna, rispettando comunque il riposo minimo di 45 minuti durante o al termine delle 4 ore e 30 minuti di guida;
- in deroga alla regola generale e a condizione che non siano compromesse la sicurezza stradale, le condizioni di lavoro e l’orario massimo di lavoro, i conducenti che effettuano un servizio “turistico” non inferiore a 6 periodi consecutivi di 24 ore di viaggio possono iniziare per una volta il periodo di riposo giornaliero al massimo entro la venticinquesima ora dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale, purché il tempo di guida totale accumulato per quel giorno non abbia superato le 7 ore. Questa può essere utilizzata 2 volte in un singolo servizio con durata di almeno 8 periodi consecutivi di 24 ore;
- possibilità di posticipare il riposo settimanale per un massimo di 12 periodi di 24 ore anche ai trasporti nazionali, non più solo a quelli internazionali;
- eliminato l’obbligo di usufruire di due periodi di riposo settimanale regolari (90 ore) nel caso di servizi di trasporto turistico con autobus con dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare.



