17 DICEMBRE 2023: LA SCADENZA DELLA WHISTLEBLOWING (D.lgs. 24/2023)

Facciamo seguito al webinar organizzato lo scorso mercoledì 8 novembre (“La whistleblowing e l’applicazione nelle piccole e medie imprese”) e con la presente vi ricordiamo, anche per quanti non abbiano potuto partecipare a tale momento informativo, la scadenza del prossimo 17 dicembre.

Entro tale termine, infatti, gli enti del settore privato destinatari del D.lgs. 24/2023, dovranno dotarsi di proprie procedure che permettano la ricezione e trattazione di segnalazioni pertinenti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le procedure devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione.

I soggetti del settore privato destinatari della normativa sono:

  • I soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • I soggetti anche con meno di 50 dipendenti dei settori servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché gestori di fondi di investimento;
  • I soggetti che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.lgs. 231/01.

All’interno delle procedure andranno indicati i canali di segnalazione interna, di segnalazione esterna (e il ricorrere delle condizioni specifiche che permettono di ricorrere a tali segnalazioni esterne) ed i casi, previsti dalla normativa, in cui sia consentita la divulgazione pubblica.

Per il canale interno, la gestione di eventuali segnalazioni e la necessaria protezione della riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione, l’azienda può avvalersi di personale interno autonomo, appositamente formato in materia, designandolo come autorizzato al trattamento dei dati. In alternativa l’azienda può affidarsi ad un soggetto esterno, dotato di autonomina e indipendenza e capace di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione. Nel caso di ricorso a soggetto esterno, sarà importante che lo stesso venga designato come Responsabile del trattamento dei dati.

Circa il canale di segnalazione interno, che deve essere idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa relativa, deve prevedere che le segnalazioni possano avvenire secondo diverse modalità: sia in forma scritta (analogica o con modalità informatiche) sia in forma orale (attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale).

Sarà importante, come previsto dal D.lgs. 24/2023, che nell’adottare le proprie procedure e nella trattazione di eventuali segnalazioni pervenute, venga rispettata la normativa posta a tutela dei dati personali, tra cui il principio di trasparenza (fornire l’informativa agli interessati).

L’azienda che possiede un proprio sito Internet potrà pubblicare, in un’apposita sezione dello stesso, la propria procedura adottata e l’informativa privacy resa agli interessati.

Si ricorda che in materia risulta di utile supporto quanto contenuto nelle Linee Guida pubblicate da ANAC il 12.07.2023, in quanto le stesse forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi.

Ulteriori info al sito Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) clicca qui

Scopri il webinar che abbiamo dedicato alla materia l’8 novembre 2023 clicca qui

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare la sede provinciale telefonando al 0422 433300 T.4