MUD 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 febbraio il DPCM del 23 dicembre 2020 con il nuovo Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2021 che sostituisce quello vigente. Il termine di presentazione per il 2021 è fissato al 30 aprile al 16 giungo 2021.

Il modello è stato rivisto, «così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea» con particolare riferimento alle novità introdotte dai decreti di recepimento delle direttive Ue sull’economia circolare, su tutti il D.lgs. 116 del 2020. Vengono riviste anche le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni.

Riscritto l’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione del “MUD – Comunicazione rifiuti”

Sono esonerati “gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” così come “le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)” e “i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa”.

Sono riviste le seguenti comunicazioni:
comunicazione “rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” con il passaggio da 10 a 6 categorie di Raee;
comunicazione “rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione” che dovrà essere effettuata dai “soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)”.

Quanto alle modalità di presentazione, si introduce l’obbligo di presentazione della “Comunicazione rifiuti” per i “Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti”.

Resta invariato l’obbligo di comunicazione telematica per le comunicazioni “rifiuti”, “veicoli fuori uso”, “imballaggi” sia per la sezione consorzi che gestori rifiuti di imballaggio, e “rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”.