TRASPORTO MERCI : firmato il rinnovo del CCNL gli aumenti dalle paghe di gennaio 2025

Il 6 dicembre Confartigianato Trasporti ha firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro logistica, trasporto merci e spedizione 18 maggio 2021 ( vigenza 1.1.20->31.3.24) . Dopo nove mesi di negoziati e quattro giorni di trattative ininterrotte, tutte le organizzazioni datoriali e sindacali hanno raggiunto un’intesa che offre risposte concrete alle esigenze di lavoratori e imprese del settore che proroga l’efficacia del contratto che decorre quindi da 1 aprile 2024 e dura fino al al 31 dicembre 2027. A marzo 2024 venne firmato un accordo ponte economico che ha introdotto la voce retributiva ICE erogata per dare copertura retributiva nelle more del rinnovo . L’ ICE è stata erogata ai dipendenti del settore la prima volta nelle paghe di aprile 2024 e poi è stata aumentata da quelle di ottobre 2024 , l’ICE cesserà con le paghe dicembre 2024.

Il CCNL (TESTO QUI) si applica nella Provincia di Treviso a 400 imprese e a circa 1.400 dipendenti ( 85% autisti/operai ; 15% impiegati ; 92% maschi ; 35% stranieri)

Il nuovo contratto coniuga il recupero salariale, necessario per contrastare l’erosione del potere d’acquisto, con una maggiore flessibilità normativa che permetterà alle aziende di affrontare le sfide operative di un settore estremamente dinamico. Viene introdotto dal 1 Gennaio 2025 una nuova voce retributiva con efficacia su ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale (che và nella parte parte alta cedolino ) l’EPA Elemento Economico d’Area che sul livello di riferimento autista B3 (ex 3S) vale dalle paghe di Gennaio 2025 + 40€ ; da Gennaio 2027 + 40€ ; da Giugno 2027 + 40€ per un totale a regime di + 120€. L’ EPA si riconosce anche per gli apprendisti e nelle specifiche tabelle retributive dall’importo ridotto previste per le assunzioni a tempo indeterminato di neopatentati di cui all’art.11 ter CCNL o per quelle sempre a tempo indeterminato del contratto di reinserimento dell’art.5 della sezione artigiana del contratto. Gli aumenti invece delle retribuzione base sempre sul livello di riferimento autista B3 ( ex 3S ) sono i seguenti : paghe gennaio 2025 + 90€ – ricordiamo cessa l’ICE che su B3 valeva 69,99 ; gennaio 2026 + 40€ ; giugno 2027 + 10€ per un totale di + 140€. L’ aumento complessivo a regime (dalle paghe di giugno 2027) sempre per un livello autista B3 è quindi di 260€ pari a circa il + 14% . Quello sulle paghe di Gennaio 2025 per autista B3 è di fatto pari a + € 60,01 ( + 90€ tabellare + 40€ EPA- 69,99€ per cessazione ICE).

Le tabelle paghe aggiornate da Gennaio 2025 sono scaricabili a fondo pagina.

Dal 1.1.2025 aumenta anche di 2€ l’ importo dell’indennità di trasferta.

Il rinnovo conferma la c.d. “sezione artigiana” del CCNL e quindi le tante funzioni che in Veneto riconosce la SPRAV per rendere più competitive e virtuose le imprese del settore ( es.per la discontinuità del personale autista che fissa in 47 ore il normale orario di lavoro settimanale ai fini della soglia che fà scattare le maggiorazioni da straordinario o per autorizzare operazioni di carico e scarico in sicurezza da parte di autisti, attività diversamente non richiedibile o per autorizzare impianti di geolocalizzazione) che vale per sia per le imprese artigiane (CSC4 ) ma anche per quella con natura industriale (CSC1) nostre associate. Altre novità : (1) ampliato campo applicazione a imprese di corrieri espressi, imprese la cui attività di trasporto è soggetta all’autorizzazione postale generale, aziende di trasloco (ATECO 49.42.00), aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e delle altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci (2) dedicato nuovo articolo alla valorizzazione di azioni per le pari opportunità e aggiornato l’art.48 dedicato con nuove azioni per prevenire la violenza di genere ( es. campagne formative mirate) e quelle per supportare con un nuovo congedo retribuito che dura fino a 5 mesi a favore di dipendenti inseriti in percorsi di protezione debitamente certificati (3) introdotti nuovi profili per personale non autista in coerenza all’estensione del campo applicazione ( es. operai 5° livello addetti carico scarico e montaggio arredi o operaio addetti a trasloco) il livello 6J avrà invece definitivo termine il 31 dicembre 2025 (4) discontinuità e soglia normale orario di lavoro su base settimanale degli autisti inquadrati G-H che comporta orario il normale di lavoro in 44 ore fino al 31 maggio 2025, dal 1 giugno 2025 scende a 43 ore e dal 1 gennaio 2026 scende ancora e si stabilizza a 42 ore settimanali – ricordiamo ad oggi procedura sospesa e non esigibile via Sprav – (5) permessi aggiuntivi a quelli di legge per nascita di figli che passa da 1 a 2 giorni (6) preavviso per chiedere permesso pe matrimonio passa da 10 gg a 30 gg antecedenti (7) rivisto art.32 nel quale il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e retribuzione viene scisso in due diverse fattispecie la prima per periodi da 1 a 5 giorni la seconda per mancanze più gravi per un periodo da 6 a 10 giorni, il testo individua nuove mancanze contestabili ai dipendenti come quella di omettere di fare rapporto per incidenti o non raccogliere testimonianze e in generale introduce nuove mancanze sanzionabili ; vengono aggiunte delle finestre temporali di 18 e 22 mesi che fissano il perimetro datoriale per sanzionare l’eventuale recidiva in specifiche le mancanze (8) nel nuovo art.32 del CCNL viene riscritta la parte che riguarda il diritto del datore di lavoro a trattenere cifre in busta paga a titolo di danno riducendo le cifre massime richiedibili dal datore ; in particolare per gli autisti di mezzi sotto i 3,5 quintali viene creata una specifica sezioni con specifiche soglie di risarcibilità per dolo e colpa grave (9) allungato il periodo di preavviso degli autisti C3-B3-A3 ora hanno 20 giorni di calendario F2-D2-E2 hanno 10 giorni di calendario (10) riscritto l’articolo sui cambi di appalto e sui requisiti da possedere da parte degli appaltatori (11) riscritto completamente l’art.46 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ruolo anche del rlst garantito in Veneto dal sistema COBIS e già “pagato” dalle imprese versanti EBAV con i contributi dovuti al nostro ente bilaterale ; previsto obbligo di dotare i dipendenti che per mansioni hanno contatti di tipo “front office” di polizze per l’assistenza legale in caso di aggressioni (11) art. 54 bis malattia personale viaggiante chiarito che dal 1.1.2025 gli eventi tutelati sono computati per anno di calendario da 1.1. al 31.12 (12) nell’articolo di premessa sul mercato del lavoro viene elevata da 27% a 41% la percentuale di contratti atipici ( tempo determinato/TD e somministrazione) stipulabili rispetto al numero di indeterminati in forza (13) per il TD stagionale nell’art.55 viene fatta una puntuale elencazione delle attività ( es. legate al settore agricolo o al turismo o trasporto combustibili periodo invernale etc. ) che hanno carattere stagionale ( per la stipula dei quali in base al D.lgs.81/2015 non servono causali , sono ripetibili nel tempo e non sono soggetti a limiti massimi, in caso di riassunzione non si devono rispettare gli stop and go etc.), in ogni ciclo stagionale la durata massima del contratto proroghe comprese è di 6 mesi , fissata anche la regola per il periodo di prova che sarà pari al 50% di quello ordinario (14) gli autisti “affittati” a termine dalle specifiche società autorizzate tramite il contratto di somministrazione non possono superare il 15% degli indeterminati mentre i non viaggianti possono salire fino al 41% degli indeterminati (15) tempo parziale elevata da 25% al 41% la percentuale massima di contratti attivabili contemporaneamente rispetto al numero di dipendenti complessivo; nella sezione artigiana si prevede che ferma l’applicazione dell’art.56 parte generale (che fissa la regola sulla durata minima dei p.time in un’articolazione oraria ridotta non inferiore a 20 ore settimanali) ogni impresa artigiana o industriale se associata potrà ora assumere un solo/almeno lavoratore con contratto p.time con una durata settimanale non inferiore a 14 ore (16) modificato art.63 dipendenti affetti da malattie particolarmente gravi (inps circ. n.95/2016) nei limiti di conservazione del posto previsto hanno ora diritto all’intera retribuzione per 18 mesi (17) nella sezione artigiana del CCNL per i TD introdotta una positiva novità per la quale in caso di recesso/dimissioni non sorretto da giusta causa e quindi se è l’autista assunto a termine che risolve il rapporto prima della scadenza stabilita deve rispettare un preavviso di 20 giorni di calendario ( 6 giorni di calendario per non autisti) in assenza dei quali il datore di lavoro trattiene il corrispondente importo della retribuzione per i giorni di mancato preavviso lavorato; sappiamo che se in un contratto a TD fosse invece il datore a recedere prima della scadenza per legge lo stesso è tenuto a riconoscere tutte le retribuzioni relative alle mensilità (o loro quota parte) mancanti (18) normato il lavoro agile (19) inserito nuovo articolo che fissa il diritto alla disconnessione del dipendente da strumenti tecnologici all’impresa fino alla ripresa il giorno successivo salvo gli autisti per le comunicazioni inerenti per il regolare svolgimento dell’attività e per garantire sicurezza conducente stesso, merce e patrimonio aziendale.

Per ogni ulteriore informazioni chiamare l’ufficio contrattuale provinciale 0422 43 33 00 selezione 4 o il proprio ufficio paghe mandamentale.

tabelle paga in vigore fino al 31.12.2024– qui

tabelle paga in vigore dal 1.1.2025- qui

tabelle paghe apprendisti dal 1.1.2025- qui

tabelle paghe assunzioni neopatentati art.11 ter- qui

trasferta e costo del lavoro dal 1.1.2025- qui