ACCESSO CON GREEN PASS PER GLI AUTOBUS DAL 1 SETTEMBRE 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

A decorrere dal 1 settembre prossimo, quindi, vengono introdotte nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Con riserva di fornire ulteriori informazioni non appena disponibili.

PER LE IMPRESE SOGGETTE A VERIFICA DEL GREEN PASS RIPORTIAMO DI SEGUITO LE INDICAZIONI DA SEGUIRE:

Come fare la verifica
Le modalità per effettuare le verifiche, da parte dei titolari o loro delegati, sul possesso di idonea certificazione per l’accesso ai locali (mezzi in questo caso) sono contenute nel DPCM 17 giugno 2021, che all’art. 13 comma 1 stabilisce che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario.

Per la lettura è necessario scaricare un’apposita app del Ministero della Salute da uno dei seguenti link, a seconda del sistema usato (IOS o ANDROID) :
https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US

Verifica del green pass effettuabile anche da propri dipendenti , collaboratori, etc.
Il legale rappresentante può delegare propri dipendenti, collaboratori anche familiari, altri soci e altri soggetti nelle forme di contrattuali di legge alla verifica del Green Pass.
Per gestire la delega di controllo del Green Pass abbiamo predisposto un fac simile (clicca qui)che soddisfa i requisiti di forma previsti dalla legge.
La delega deve essere firmata sia dal soggetto delegante sia da quello delegato e conservata nel centro benessere a disposizione delle autorità di controllo.

Esenzioni
Minori di anni 12 e le persone esentate con relativo certificato medico per motivi di salute .

Sanzioni
In caso di mancata verifica del green pass è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro a carico dell’impresa e del cliente, in caso di ripetuta violazione ( per tre volte in tre giorni diversi ) può essere imposta la chiusura dell’attività da 1 a 10 giorni. Le verifiche potranno essere svolte dalle forze di polizia, dalla polizia municipale e dalle altre autorità di controllo competenti.

Con riserva di fornire ulteriori informazioni non appena disponibili.