Il 5 ottobre la Corte di Giustizia Europea ha chiarito una volta per tutte che i costruttori di veicoli non possono ostacolare o impedire l’accesso ai dati agli operatori indipendenti. Questi ultimi devono essere messi nelle condizioni di utilizzare il flusso informativo per diagnosi, manutenzione e riparazione del veicolo.
Una causa che ha visto opposte presso il Tribunale di Colonia ATU-CARGLASS contro FCA-Stellantis ha generato una domanda di pronuncia alla Corte Europea in tema di accesso alle informazioni tecniche, con particolare riferimento al servizio di sblocco del Security Gateway FCA tramite OBD, ritenuto incompatibile con la normativa prevista dal regolamento europeo 2018/858, il quale sancisce il diritto di ogni operatore aftermarket di accedere alle informazioni tecniche in modo non discriminatorio rispetto all’operatore ufficiale, standardizzato e a condizioni economiche ragionevoli.
Ovviamente le motivazioni di ATU-CARGLASS sono le stesse che ispirano il regolamento stesso, cioè la libera e leale concorrenza sul mercato e la difesa del diritto di scelta del consumatore. La sentenza, emessa a favore di ATU-CARGLASS, punta il dito contro i blocchi applicati dalle case auto in nome della cybersecurity che di fatto violano il principio di libera concorrenza. Una “pietra miliare” per un’effettiva concorrenza nella post-vendita auto; questo è il commento di AFCAR, l’Alleanza Europea per la libertà nell’autoriparazione, alla pubblicazione delle sentenza storica.
Effettivamente la Corte non usa mezzi termini: l’accesso ai dati di riparazione e manutenzione, secondo il Regolamento 858/2018, è un diritto primario nell’aftermarket. Introdurre condizioni, quali il Security Gateway, che lo limitino è illegale anche se attuato per proteggere il veicolo da hackers; la sicurezza informatica non può precludere i diritti sanciti dalla legge. Gli operatori tutti, autorizzati e indipendenti, devono avere pieno accesso a tutti i dati di riparazione e manutenzione a garanzia della libertà di scelta del cittadino.
Gli effetti della sentenza, cha sta già avendo eco in tutto il mondo, non saranno secondari. Intanto i costruttori inadempienti dovranno provvedere immediatamente senza indugio, a rischio di multe tutt’altro che trascurabili e questo si estende a tutti i veicoli omologati in Europa, non solo quelli citati nella sentenza. Poi, passando alla voce costi e condizioni di accesso, anche qui la Corte non ha esitazioni: devono essere appropriati secondo quanto previsto dal regolamento. Sarà interessante vedere cosa questo significherà nei rapporti commerciali tra costruttori e operatori dell’aftermarket.
È la prima volta che un’istituzione di così alto livello è chiamata in causa a dirimere un contenzioso di così alto profilo per il post-vendita auto; il risultato positivo, come le premesse lasciavano sperare, confortano tutti a continuare ad operare per proteggere la libertà di scelta del cittadino per la propria mobilità.
Link alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (8 sezione).
AUTORE: Massimo Brunamonti – FONTE Autopromotec blog