L’AGENZIA ENTRATE ISTITUISCE CODICE TRIBUTO PER FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTO

Con riferimento alla ns. comunicazione del 9.11.22, si informa che è stato istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate il codice tributo per fruire, esclusivamente in compensazione, del credito d’imposta del 28% riguardante gli acquisti di gasolio effettuati nel I° trimestre 2022 dalle imprese di autotrasporto conto terzi con veicoli pari o superiori a 7,5 ton di classe ambientale Euro 5 e 6.

Con risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022 (allegata), per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato istituito il seguente codice tributo:

– “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.