SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COLLAUDO DEI MEZZI ADIBITI AI SERVIZI TAXI E NCC

Il decreto ministeriale del 26 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 e che è entrato in vigore il 30 luglio u.s., individua i veicoli di tipo omologato soggetti all’accertamento tecnico di cui all’art. 75 comma 2 del CDS.

Il DM stabilisce che, prima dell’immissione in circolazione, sono soggetti all’accertamento di “visita e prova” di cui al comma 2 del suddetto art. 75 C.d.S. solo le seguenti tipologie:

a – autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

b – veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858  o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento;

c – veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dalla Direttiva;

d – veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

da adibire a servizio di:

  1. noleggio con conducente per trasporto di persone (NCC);
  2. servizio di piazza  con conducente (taxi);
  3. servizio di linea per trasporto di persone. 

Ne consegue che l’immissione in circolazione di tutti gli altri veicoli da adibire ai servizi di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone avviene in via amministrativa esclusiva senza visita e prova.

Nel testo dell’allegata circolare esplicativa redatta dalla Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del MIMS è elencata la documentazione richiesta per l’immissione in circolazione dei veicoli, distinguendo tra veicoli soggetti ad accertamento tecnico oppure in via amministrativa esclusiva senza visita e prova. Si rimanda pertanto all’attenta lettura dell’allegato per l’individuazione di tutti i documenti richiesti a seconda delle tipologie di veicolo.

Si fa presente che la circolare ministeriale allegata prevede altresì che nel caso in cui i veicoli precedentemente indicati ai punti 1, 2 e 3 risultino immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione oppure revisionati da oltre un anno, sono anch’essi soggetti all’obbligo di revisione ex art. 80 C.d.S. e ad accertamenti tecnici in caso di modifica delle caratteristiche di omologazione. Sulla carta di circolazione dovrà essere pertanto trascritta la seguente annotazione: “Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione”.

Parimenti, detti veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di visita e prova ai sensi degli artt.75 e 78 del Codice della Strada.

È prevista una fase transitoria, per cui le procedure di immissione in circolazione dei veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in via amministrativa esclusiva senza visita e prova, possono essere adottate anche per le formalità già presentate alla data del 15.07.2021 (pubblicazione del D.M. 219/2021), sempreché i veicoli di che trattasi non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti punti da “a” a “d”.