AREA LEGNO – LAPIDEI: RINNOVATO IL COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Il 3 maggio u.s. è stato rinnovato il CCNL scaduto il 31 dicembre 2018. Le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Il CCNL Legno – Lapidei si applica ai dipendenti dalle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese (non artigiane) dei settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei (secondo la declaratoria di cui all’art. 1 CCNL).

In Provincia di Treviso il CCNL viene applicato da circa 660 aziende che occupano 3.400 lavoratori di cui 40 imprese per il settore lapidei che occupano 211 lavoratori.

PARTE ECONOMICA

L’accordo prevede un aumento complessivo di circa il 5% della retribuzione tabellare   calcolato sul livello D per il settore Legno, e sul 5° livello per il settore Lapidei da erogarsi in due rate con decorrenza 1° maggio e 1° settembre 2022, rispettivamente di:

A copertura del periodo di carenza contrattuale, pari a 40 mensilità (1° gennaio 2019 – 30 aprile 2022) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 150 euro ( 105 euro per gli apprendisti) , per i lavoratori in forza al 3 maggio 2022.  L’erogazione è prevista in 2 tranche: :

  • 75 euro  ( 52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di luglio 2022
  • 75 euro ( 52,50 euro gli apprendisti )  con la retribuzione del mese di ottobre 2022.

L’importo una tantum è maturabile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.

Quote bilateralità (EBNA/EBAV)

Il rinnovo contrattuale recepisce per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 relativo all’aumento pari a 4 euro mensili delle quote della bilateralità artigiana finalizzate al loro potenziamento ( quote che finanziano interventi sulla  sicurezza sul lavoro comprese) , le quali decorrono dal 1° maggio 2022 , che sono quindi state negoziate come parte economica del rinnovo .

PRINCIPALI NOVITA’

Trattamento di malattia ed infortunio – art. 49

I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche e richiedenti terapie salvavita hanno diritto a un periodo di comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.

Per questi lavoratori l’indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista dal CCNL per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni, è elevata al 50%.

Contratto a tempo determinato – art. 54

Le imprese possono stipulare più agevolmente contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima non superiore a 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.

Secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni bis (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021) il contratto collettivo è intervenuto sul regime delle causali aggiuntive a quelle già previste dall’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi.

Sono state introdotte le seguenti ulteriori quattro causali contrattuali , che  a normativa vigente salvo proroghe applicabili solo fino al 30 settembre 2022 e per una durata massima di 24 mesi:

  1. punte di più intesa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  2. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  3. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  4. esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Il CCNL ha inoltre utilmente introdotto  le seguenti esigenze di carattere stagionale per le quali è possibile ricorrere al contratto a termine. Tali contratti  a tempo determinato hanno una  durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco dello stesso ciclo stagionale.

Le causali stagionali previste sono:

  • fabbricazione e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermatura solare;
  • lavorazione di estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura;
  • fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;
  • fabbricazione elementi di arredo ligneo per esterno/giardino

Infine, in materia di successione di contratti a termine è confermata la totale soppressione degli intervalli temporali (c.d. periodi di raffreddamento o stop and go) nel caso di assunzioni a tempo determinato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. In deroga alla normativa di legge, è quindi possibile stipulare successivi contratti a termine senza il rispetto dei periodi di raffreddamento di 10 o 20 giorni.

Formazione continua dei lavoratori – art. 61

Sono state introdotte  8 ore di formazione da fruire durante l’orario di lavoro per la formazione continua dei dipendenti.

Lavori speciali e disagiati – art. 94

L’accordo prevede che le ore di lavoro notturno effettuate nell’ambito dei lavori speciali e disagiati devono essere indicate in busta paga / libro unico lavoro.

Il lavoratore può richiedere all’impresa un documento riepilogativo delle ore di lavoro notturno effettuate nell’anno precedente.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE E BILATERALITA’ VENETA DA APPLICARE

Il CCNL in oggetto ha il codice CNEL, da gestire nell’UNIEMENS  mese per mese , “ F060” .

Le ditte che applicano tale CCNL sono tenute ad applicare anche la contrattazione di secondo livello ossia i relativi CCRL Veneti vigenti  (da ultimo quello del 21.12.2011) con conseguente applicazione della contribuzione ad EBAV ed in particolare i codici contratto regionale EBAV che  sono :

  • codice EBAV “AI”  per il settore legno e arredo;
  • codice EBAV “AS” per il settore marmo e lapidei.

Dal 1 Maggio 2022 in applicazione dell’accordo interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 la mancata applicazione/versamento delle quote EBAV comporto obbligo per i datore di lavoro di versare la voce retributiva EAR  (elemento aggiuntivo della retribuzione) pari a 30 euro lordi mensili (fino al 30.4.2022 era 25 euro lordi ) . L’EAR non è assorbibile da nessuna voce retributiva individuata ad personam (es. super minimo, patto di fedeltà , etc) non è riproporzionabile per i part time ed ha efficacia nei confronti di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale o contrattuale, TFR escluso (es. 13^ , Ferie , etc).

Le imprese che applicano in Veneto questo CCNL devono applicare quale fondo negoziale di settore Sani.In.Veneto che dal 1 Giugno 2022 registrerà un aumento della quota mensile che passa 8,75 euro mensili  a 10.42 euro per  un aumento a regime di 20 euro annui, il tutto in applicazione dell’accordo interconfederale veneto del 30 Dicembre 2021. Ricordiamo che i datori di lavoro del settore in esame ove non versino le quote previste per SANINVENETO privando i loro dipendenti delle prestazioni sanitarie integrative previste sono tenuti a versare un EAR di 25 euro lordi e ad erogare in forma diretta e alternativa in busta paga ( con contribuzione INPS e INAIL piena come fosse retribuzione)   il controvalore di ogni sussidio sanitario non percepito dal dipendente.