AREA TESSILE – MODA E CHIMICA CERAMICA: RINNOVATO IL COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

In data 4 maggio 2022 è stato siglato da Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica e Confartigianato Ceramica, assieme alle altre associazione datoriali di categoria e i sindacati di categoria, l’accordo di rinnovo del CCNL 14 dicembre 2017 scaduto il 31.12.2018 che si applica alle imprese artigiane di tali settori.

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022 e Le modifiche introdotte decorrono dal 4 maggio 20225 (data di sottoscrizione del  rinnovo).

In Provincia di Treviso il CCNL per il settore tessile viene applicato da circa 500 imprese  che impiegano 3. 600 lavoratori, per il settore chimica e ceramica viene applicato da circa 140 aziende  che occupano 950 addetti.

E’ prevista inoltre l’istituzione di una commissione tecnica al fine di ricomprendere nel campo di applicazione del CCNL il settore della Concia artigiana, prevedendo una specifica normativa contrattuale ed economica nazionale (in Veneto già presente un CCRL specifico). Fine a quando i lavori della commissione non saranno cristalizzati dalle parti firmatarie nel CCNL con apposito accordo le ditte artigiane  venete del settore concia continuano ad applicare il CCRL Veneto vigente ( le imprese artigianae della concia in veneto sono circa 200 e danno occupazione a circa  1.800 dipendenti e sono  per lo più presenti in province diverse da quella di Treviso ) .

PARTE ECONOMICA

L’accordo prevede un aumento complessivo di circa il 5% della retribuzione  calcolato sul 3° livello dei settori dell’AREA MODA E CHIMICA IMPRESE ARTIGIANE  (livello E per il settore Ceramica) erogato in due tranche  la prima con le paghe di ottobre 2022 e la seconda a  dicembre 2022.

A copertura del periodo di carenza contrattuale, pari a 45 mensilità (1° gennaio 2019 – 30 settembre 2022) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 150 euro ( 105 euro per gli apprendisti) , per i lavoratori in forza al 4 maggio 2022.  L’erogazione è prevista in 2 tranche: :

  • 75 euro  (52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di maggio 2022
  •  75 euro (52,50 euro gli apprendisti)  con la retribuzione del mese di giugno 2022.

L’importo una tantum è maturabile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.

Quote bilateralità (EBNA/EBAV)

Il rinnovo contrattuale recepisce per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 relativo all’aumento pari a 4 euro mensili delle quote della bilateralità artigiana finalizzate al loro potenziamento ( quote che finanziano interventi sulla  sicurezza sul lavoro comprese) , le quali decorrono dal 1° maggio 2022 , che sono quindi state negoziate come parte economica del rinnovo .

PRINCIPALI NOVITA’

Contratto a tempo determinato – art. 69

Le imprese possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima non superiore a 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.

Secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni bis (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021) il contratto collettivo è intervenuto sul regime delle causali aggiuntive a quelle già previste dall’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi.

Sono state introdotte le seguenti ulteriori quattro causali contrattuali , che  a normativa vigente salvo proroghe applicabili solo fino al 30 settembre 2022 e per una durata massima di 24 mesi:

  1. punte di più intesa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  2. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  3. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  4. esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Il CCNL ha inoltre introdotto  le seguenti esigenze di carattere stagionale per le quali è possibile ricorrere al contratto a termine. Tali contratti  a tempo determinato hanno una  durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco dello stesso ciclo stagionale.

Le stagionalità previste sono:

  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
  • attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici

Infine, in materia di successione di contratti a termine è confermata la totale soppressione degli intervalli temporali (c.d. periodi di raffreddamento o stop and go) nel caso di assunzioni a tempo determinato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Apprendistato professionalizzante

Il CCNL interviene in merito alla  trasformazione dell’apprendistato di 1° livello/ duale quello che si firma con scuole e studenti in un apprendistato professionalizzante specificando che non è ammesso il periodo di prova a seguito della trasformazione e, ai fini della determinazione della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante , le durate previste dal CCNL per i diversi gruppi sono ridotte per un periodo pari a quello svolto in apprendistato di 1° livello e comunque  fino ad un massimo di 12 mesi.

L’anzianità del rapporto di apprendistato di 1° livello/duale  verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzane

Contrattazione collettiva regionale e bilateralità veneta da applicare

Il CCNL in oggetto ha il codice CNEL, da gestire nell’UNIEMENS  mese per mese “V751” fatto salvo le imprese della Concia che devono usare il codice CNEL “CD”.

Le ditte che applicano tale CCNL sono tenute ad applicare anche la contrattazione di secondo livello ossia i relativi CCRL Veneti vigenti  con conseguente applicazione della contribuzione ad EBAV ed in particolare i codici contratto regionale EBAV che  sono :

  • per il settore Tessile Abbigliamento
  • ” per il settore Pulitintolavanderie
  • codice EBAV “AV”  per il settore Occhiali
  • codice EBAV “AU” per il settore Chimica Gomma Plastica
  • codice EBAV “AL”  per il settore Vetro
  • codice EBAV “AH” per il settore Ceramica
  • codice EBAV “AZ”  per il settore Concia – N.B. codice CNEL CD –

Dal 1 Maggio 2022 in applicazione dell’accordo interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 la mancata applicazione/versamento delle quote EBAV comporto obbligo per i datore di lavoro di versare la voce retributiva EAR  ( elemento aggiuntivo della retribuzione) pari a 30 euro lordi mensili (fino al 30.4.2022 era 25 euro lordi ) . L’EAR non è assorbibile da nessuna voce retributiva individuata ad personam ( es. super minimo, patto di fedeltà , etc) non è riproporzionabile per i part time ed ha efficacia nei confronti di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale o contrattuale TFR escluso ( es. 13^ , Ferie , etc).

Le imprese che applicano in Veneto questo CCNL devono applicare quale fondo negoziale di settore Sani.In.Veneto che dal 1 Giugno 2022 registrerà un aumento della quota mensile che passa 8,75 euro mensili  a 10,42 euro per  un aumento a regime di 20 euro annui, il tutto in applicazione dell’accordo interconfederale veneto del 30 Dicembre 2021.

Ricordiamo che i datori di lavoro del settore in esame ove non versino le quote previste per SANINVENETO privando i loro dipendenti delle prestazioni sanitarie integrative previste sono tenuti a versare un EAR di 25 euro lordi e ad erogare in forma diretta e alternativa in busta paga ( con contribuzione INPS e INAIL piena come fosse retribuzione)   il controvalore di ogni sussidio sanitario non percepito dal dipendente.  I titolari, soci e collaboratori alle medesima cifra mensile possono aderire su base volontaria a Sani.In.Azienda che offre le  medesime assistenza che Sani.In.Veneto ai dipendenti del settore, per informazioni chiamare 0422.43.33.00.