ATTIVITÀ PROMOZIONALI CONNESSE ALLA REVISIONE VEICOLI

In riferimento a recenti quesiti giunti in Associazione in merito alla legittimità delle attività promozionali connesse al servizio revisioni, premettendo che non sono ammessi sconti o incrementi rispetto alla tariffa obbligatoria ministeriale prevista per i controlli tecnici (revisioni), si ritiene che non vi sia il divieto di riconoscere, ad esempio, “offerte promozionali” alle autofficine che, non essendo autorizzate all’espletamento della revisione, si “convenzionano” con un centro autorizzato e compiono il servizio di portare i veicoli a revisione e fanno da intermediari con i loro clienti.

In generale, eventuali sconti o altre forme di promozione/cortesia verso i clienti sono effettuabili unicamente su attività e servizi operati pre o post revisione (es.:  sostituzione spazzole tergicristalli e/o verifica-integrazione liquido tergicristallo, check-up pre-revisione, igienizzazione all’ozono, gadget o buoni di vario genere, promozioni collegate a carte fedeltà).

Si segnala che sull’argomento si è espressa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. circolare MIT 6.9.2001 prot. n. 1360/M366) chiarendo che “la determinazione, da parte del decreto ministeriale 22 marzo 1999, n. 143, della tariffa per la revisione effettuata dalle imprese di auto riparazione alle quali è rilasciata una concessione non esclude che tali imprese competano efficacemente non solo sui prezzi delle prestazioni che precedono o accompagnano l’attività di revisione, ma anche su altri fattori, differenti dal prezzo, quali principalmente qualità, tempi o modalità dei servizi offerti.”.

Si ritiene pertanto che, fermo restando il rilascio della ricevuta fiscale al cliente finale con l’indicazione della prevista tariffa corrisposta, trattandosi di un normale rapporto contrattuale fra privati regolato dal codice civile e dalle norme fiscali, non sia vietato prevedere offerte promozionali che comportano la gratuità o comunque sconti sul costo dei controlli o degli interventi tecnici preliminari alle operazioni di revisione vere e proprie, così come per qualsiasi altro servizio aggiuntivo alle revisioni stesse.

Non è regolare invece lo sconto documentabile in fattura (con un valore diverso dagli attuali 54,95€ + IVA e Diritti DTT) che deve essere segnalato alla competente Amministrazione Provinciale che interesserà la Guardia di Finanza per il mancato rispetto della tariffa ministeriale e la mancata corresponsione dell’IVA dovuta sui 54,95€ ed eventuali altre omissioni.

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