BONUS EDILIZIA: PROROGA DI ALCUNI TERMINI PER LA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI

L’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga di taluni termini relativi alla cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizia:

  • è stato esteso dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 (provvedimento 37381 del 4 febbraio 2022) il periodo transitorio previsto dall’art. 28 comma 2 del DL 27/1/2022 n. 4, entro il quale possono essere trasferiti i crediti sorti nelle annualità 2021 e 2022, nonché 2020 ma solamente per le rate non ancora fruite, al fine di poter beneficiare di un’ulteriore cessione;
  • è stato differito dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 (provvedimento 37381 del 4 febbraio 2022) il termine entro il quale perfezionare i trasferimenti relativi alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (art.119-ter DL 34/2020).

Pertanto a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio e dal 7 marzo 2022 sarà possibile effettuare esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.
Resta inteso che sulla base della norma vigente i crediti acquisiti in dipendenza di Sconto in Fattura, rimangono in ogni caso ulteriormente trasferibili almeno un’altra volta e che pertanto è solo nel caso in cui si prevedano ulteriori cessioni che il rispetto dei suddetti termini diventa essenziale.

  • E’ stato spostato al 7 aprile 2022 il termine originariamente fissato per il 16 marzo, per perfezionare la cessione dei crediti relativi al periodo d’imposta precedente. Entro tale data dovranno pertanto essere ultimati i trasferimenti dei crediti sorti per effetto delle spese sostenute nel 2021 nonché per le
    annualità residue dei crediti sorti nel 2020.

I diversi termini non devono essere confusi in quanto la scadenza del 16 marzo 2022 ora estesa al 7 aprile 2022 vale in generale quale termine ultimo entro il quale deve essere esercitata l’opzione per la cessione dei crediti sorti nel 2021 (2020 per le rate residue) in alternativa alla fruizione diretta.
I più ristretti termini del 17 febbraio e del 7 marzo prossimi rappresentano scadenze che devono essere rispettate affinché i relativi crediti possano successivamente fruire di una (sola) ulteriore cessione.