E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre u.s. il Decreto interministeriale 6 Agosto 2020 (di seguito allegato), che obbliga a riportare nell’etichetta l’indicazione di provenienza delle carni suine trasformate. Il provvedimento non si applica ai prodotti marchiati come DOP, IGP, STG, o la cui indicazione di origine è protetta da accordi internazionali.
Il Decreto stabilisce che sul fronte principale del packaging debba essere apposta l’indicazione del luogo di provenienza della carne. Devono essere ben visibili e leggibili il paese di nascita, di allevamento e macellazione degli animali. Nel caso in cui tutte le fasi citate avvengano in un unico Stato, è sufficiente venga inserita la specifica “Origine: (nome del paese)”. Per la carne derivante da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia è riservata la dicitura “100% italiano”.
Qualora la carne provenga da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea o sia europea che extraeuropea , l’indicazione d’origine deve avvalersi delle espressioni “Origine: Ue“, “Origine: extra Ue“, “Origine: Ue e extra Ue“.
Il mancato rispetto delle disposizione riportate implica delle sanzioni il cui ammontare varia da un minimo di 2.000 ad un massimo di 16.000 euro, con riduzione ad un quarto degli importi minimi e massimi per errori od omissioni formali.
Il provvedimento che entra in vigore a partire dal prossimo 15 novembre, sarà applicato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021. E’ consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti confezionati con il sistema di etichettatura precedente fino a esaurimento o entro il termine di conservazione riportato in etichetta.