CARO PREZZI EDILIZIA – istanza di richiesta di compensazione appalti pubblici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 279 del 23 novembre 2021) il Decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Il decreto rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. 

Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del MiMS, contenute nella tabella allegata al Decreto, sono state approvate dalla ‘Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione’ composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

Sulla base del decreto, gli operatori economici titolari di contratti pubblici entro l’8 dicembre 2021 potranno chiedere alle Stazioni Appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati. 

Le Stazioni Appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione di 100 milioni di euro.

La Circolare esplicativa del MiMS del 25 novembre ha dettagliato alle Stazioni Appaltanti le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Segnaliamo in particolare che:

  • è stato chiarito che la Direzione Lavori ha l’onere di accertare le quantità dei materiali contabilizzate. Non è quindi onere dell’impresa calcolare le quantità e gli incrementi di costo subiti;
  • la variazione percentuale individuata nel decreto va applicata al prezzo medio rilevato dal Ministero per il singolo materiale da costruzione (e non sul prezzo di offerta/contratto);
  • la variazione percentuale deve essere epurata dall’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma: quindi le percentuali indicate dal decreto per l’anno 2021 sono ridotte dell’8% (che rappresenta una specie di franchigia a carico dell’appaltatore); 
  • la Circolare chiarisce le modalità operative del calcolo (sia per appalti a corpo che per appalti a misura) ed offre due esempi pratici per lo stesso;
  • nella Circolare si riscontra anche la precisazione che esclude dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Non vale quindi per le offerte presentate nell’anno in corso.

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