CONGEDI PARENTALI COVID 19 – LA PRESTAZIONE E’ FRUIBILE ANCHE DAI LAVORATORI DAI GENITORI ARTIGIANI E DAGLI ALTRI LAVORATORI AUTONOMI

L’articolo 9 della legge n.215 del 17 Dicembre 2021 – “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.” – contiene le misure economiche in favore di genitori conviventi con figli infra 14enni nei casi il nucleo familiare incorra ne seguenti casi:
• sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
• infezione da SARS Covid-19 del figlio ovunque avvenuta
• quarantena disposta per il figlio dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Destinatari della disposizione sono, in luogo del bonus baby-sitting, anche i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi come gli artigiani e i commercianti iscritti all’INPS.
Non è prevista la prestazione in caso di uno dei due genitori conviventi sia casalinga/pensionato o sospeso dal lavoro a qualunque titolo o disoccupato .
Per espressa previsione dell’articolo 9, le misure in materia di congedi parentali prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal inizio dell’anno scolastico 2021-2022 si applicano attualmente fino al 31 dicembre 2021, già prorogato al 31 Marzo 2022 dall’art. 17 comma 3 del DL n.221 del 24 dicembre 2021.
In particolare, le domande fattibili ad oggi fino al 31 Marzo 2022 corredate della documentazione ASL dell’obbligo di quarantena , sono retroattive fino al 22 Ottobre 2021 e si potranno anche convertire eventuali periodi congedo parentale richiesti in base alla normativa ordinaria , quelli pari al 30 %, su domanda dell’avente diritto in congedi covid pari al 50%.con decorrenza dal inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e in questo caso i datori di lavoro dovranno conformemente modificare adeguandoli i flussi uniemens del periodo già trasmessi seguendo le istruzioni della circolare nr.189 del 17 dicembre 2021.
Il congedo in questione può essere fruito dai soli dipendenti in quote oraria o per intera giornata e vale per i dipendenti il 50% della retribuzione calcolata in base a quanto prevede l’art.23 del D.lgs. 151/2021.
Per gli autonomi si tratta di un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.
L’INPS ha rilasciato , con il messaggio Inps del  21 Gennaio 2022 n.327, le istruzioni per inviare la  domanda anche  dei genitori autonomi.


Il Patronato INAPA è a vostra disposizione per la presentazione delle domande.