GREEN PASS: SPOSTAMENTI E PARTECIPAZIONE A EVENTI | MASCHERINE: NUOVE DISPOSIZIONI

Il DPCM dello scorso 17 giugno ha definito le modalità di rilascio dei c.d. GREEN PASS, documenti che consentono la partecipazione a eventi pubblici e favoriscono la mobilità attestando una delle seguenti condizioni:
– essersi sottoposti alla vaccinazione anti COVID-19
– essere risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
– essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Con il decreto si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento europeo che – a partire dal 1° luglio – garantirà l’interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione, assicurando gli spostamenti a tutti i possessori di un certificato verde nazionale nel territorio comunitario e nell’area Schengen. Sono previste eccezioni all’obbligo di presentare la certificazione verde**.

Di particolare interesse sono le disposizioni relative alla verifica dell’autenticità del GREEN PASS, che può essere effettuata mediante la lettura del codice a barre, utilizzando esclusivamente l’App VerificaC19.
Il controllo digitale richiede anche l’esibizione del documento di identità dell’intestatario del certificato.

Le verifiche possono essere effettuate da:
– pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni;
– personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
– soggetti titolari di strutture ricettive e di pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
– proprietari (o legittimi detentori) di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché loro delegati.

Per informazioni di carattere operativo si rinvia al sito del Governo www.dgc.gov.it che evidenzia che tutte le certificazioni relative alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno, mentre le nuove vaccinazioni saranno progressivamente allineate nella piattaforma informatica.

La certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone e, in alternativa alla versione digitale, sarà possibile richiedere la versione cartacea al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la tessera sanitaria.

Si evidenzia che con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno nelle zone bianche CESSA L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE a partire dal 28 giugno p.v. sino al 31 luglio 2021, negli spazi all’aperto fatta accezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti.

** ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE:
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, l’obbligo di presentazione della certificazione verde non si applica:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
f) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
g) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
l) a coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, se lo spostamento avviene con mezzi privati, a questa categoria di ingressi non si applica l’obbligo di compilazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero.