DAL 15 LUGLIO IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Il 15 luglio entra in vigore il D. Lgs. 14/2019 – “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, con la sola eccezione dei nuovi limiti per la nomina degli organi di controllo (differiti al 2023).
E’ opportuno ricordare come l’obbligo, per tutti le imprese, grandi o piccole, individuali ovvero collettive, di adottare adeguati assetti organizzativi al fine di individuare tempestivamente le condizioni di crisi e di porvi, altrettanto tempestivamente rimedio, fosse già da tempo in vigore, mentre quello che diventa ora formalmente obbligatorio è il ricorso, sussistendo le condizioni di “Squilibrio finanziario”, allo strumento della “Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa.
In estrema sintesi la “Composizione Negoziata” è un procedimento presidiato dalle Camere di Commercio, per il tramite di commissioni di esperti appositamente nominati, che si propone di assistere le imprese in crisi, ai fini della ricerca di una soluzione “bonaria” della crisi medesima.
Le imprese più piccole sono tenute ad effettuare una costante autodiagnosi delle proprie condizioni di salute finanziaria, mentre per quelle soggette alla nomina dell’organo di controllo, la vigilanza sulla effettiva individuazione delle condizioni di squilibrio, compete all’organo medesimo.
In questo contesto, mentre sembra ragionevolmente improbabile (per quanto sarebbe obbligatorio) che una impresa “non vigilata” si consegni volontariamente alla “Composizione negoziata della Crisi d’impresa”. E’ invece più realistico immaginare che la condizione di squilibrio possa essere rilevata da creditori terzi e tra questi i creditori pubblici sono infatti tenuti dalla legge a segnalare l’esistenza di una condizione di crisi al ricorrere delle condizioni più sotto specificate.

Limiti al di sopra dei quali scatta l’obbligo della segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati

Il superamento dei suddetti limiti si traduce in un invito ad attivare la procedura di Soluzione Negoziata della Crisi d’impresa e anche se la mancata adesione all’invito non è sanzionabile, l’eventuale peggioramento della situazione con il possibile assoggettamento a procedure concorsuali, precluderà l’accesso del debitore a strumenti di attenuazione degli effetti delle relative procedure, nonché all’aggravamento della posizione personale del titolare e/o degli amministratori.

L’invito rivolto a tutti gli imprenditori è dunque quello di attivare, se già non lo hanno fatto, un costante monitoraggio dei livelli di indebitamento, primi fra tutti quelli con le Istituzioni.