DECRETO LEGGE N. 30 – 13 MARZO 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 il Decreto Legge nr.30 ”Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, in vigore dal 13 marzo 2021.

Il provvedimento prevede:

SPOSTAMENTI
In deroga alle disposizioni vigenti in zona rossa, il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 stabilisce all’art. 1 co 5 che nei giorni 3, 4, 5 aprile è consentito lo spostamento in ambito regionale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

LAVORO AGILE, CONGEDI COVID PER I GENITORI DIPENDENTI E BONUS BABY-SITTING ANCHE PER GLI AUTONOMI

a) Il genitore, lavoratore dipendente, con figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può lavorare in modalità agile (ove possibile per l’organizzazione datoriale e la mansione svolta es. impiegato) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

b) Solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile (come è prevalente nel mondo del lavoro dipendente artigiano), il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alle ipotesi di cui alla lettera a) che precede. Tale possibilità è riconosciuta anche ai genitori di figli, con qualunque età, con disabilità grave ex l. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

c) Per i periodi di astensione (comunque coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici) è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità erogata dall’INPS pari al 50% della retribuzione stessa.

d) Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo covid introdotto dal DL 30/2021, con relativa indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale di cui al Testo Unico Maternità ( d.lgs.n.151/2001).

e) In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

f) I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS ed i lavoratori autonomi, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi in cui il lavoratore dipendente avrebbe diritto al lavoro agile o all’indennità covid, sopra esposto (punto a).

Il bonus viene erogato o mediante il libretto famiglia o direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS. La fruizione dello stesso per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione di quello per l’asilo nido ex l. 232/2016 e può essere fruito solo se l’altro genitore non accede alle tutele o al congedo sopra indicato, e comunque in alternativa ad altre misure previste.

g) Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, o non presta alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus in parola, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna di tali misure.

Le misure di cui sopra sono utilizzabili fino al 30 giugno 2021 .

Gli uffici del Patronato INAPA di Confartigianato, presenti in ogni sede mandamentale, sono a disposizione previa fissazione di un appuntamento a distanza, per offrire assistenza per la fruizione dei bonus.