Decreto MITE – I nuovi limiti per le agevolazioni dei bonus edilizi

Firmato il decreto del Ministro della transizione ecologica (MITE) che stabilisce i costi massimi specifici agevolabili per l’asseverazione della congruità delle principali voci di spesa da efficientamento energetico ai fini:
· del super ecobonus,
· nei casi di cessione e sconto in fattura, degli ecobonus ordinari.
Detti costi massimi saranno alla base delle asseverazioni previste dall’allegato A del DM 6 agosto 2020.

Per gli interventi per i quali non è prevista l’asseverazione i costi massimi dovranno essere considerati ai fini della detrazione di cui i contribuenti potranno beneficiare.

Il decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella stessa.

La principale novità del decreto MITE del 14 febbraio è il ruolo determinante del suo Allegato con i prezzi massimi di 34 voci di beni ed interventi. Detto allegato, che sostituisce l’Allegato I del DM “Requisiti” del 6/8/2020, costituisce il principale riferimento degli importi di spesa massimi agevolabili (non è, quindi, più residuale). Solo nel caso in cui beni ed interventi non siano ricompresi nell’Allegato, l’asseverazione è rilasciata sulla base dei prezzari di Regioni e province, listini CCIAA, prezzari DEI.

Come richiesto da Confartigianato, i costi massimi specifici riportati nell’Allegato che saranno annualmente aggiornati, sono al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.