DETRAZIONI EDILIZIE: NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ E QUADRO AGGIORNATO

Il decreto 29/12/2023 n. 212 interviene anche sul sistema delle agevolazioni per interventi in edilizia, lasciando sostanzialmente inalterato, l’impianto complessivo già vigente.

Il quadro generale all’inizio del 2024 prevede:

  • la riduzione della misura del cd Superbonus dal 110% al 70% per il 2024 ed ulteriormente al 65% per il 2025 quando la suddetta cesserà di avere effetto;
  • la riduzione del perimetro degli aventi diritto ai Condomini, anche per le spese sulle singole unità degli stessi ed alle persone fisiche non titolari di reddito di impresa su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, nonché agli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
  • invariate le condizioni di fruizione delle altre agevolazioni quali quella per ristrutturazioni edilizie prevista a regime dal Testo Unico delle Imposte sui redditi e per Ecobonus, che invece salvo ulteriori interventi terminerà i suoi effetti il prossimo 31/12/2024.  Per un quadro complessivo delle agevolazioni di pratica consultazione si rinvia al “poster” Enea che per quanto non aggiornato con le ultime modifiche rappresenta il quadro in modo esaustivo  https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=590&Itemid=101

Il Decreto introduce marginali correttivi finalizzati per un verso a salvaguardare talune situazioni “in divenire”, che avrebbero potuto dar luogo a significative penalizzazioni e per un altro a prevenire ulteriori potenziali abusi:

  • una sostanziale sanatoria con la quale lo Stato rinuncia a richiedere la restituzione dei crediti maturati sulle spese per stati di avanzamento dei lavori fino al 31/12/2023, e che in difetto di successivo completamento avrebbero comportato la perdita del diritto alla fruizione dell’agevolazione;
  • l’istituzione di un fondo destinato a garantire la concessione di un contributo ai soggetti “fragili” perché titolari di un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese da sostenere tra il 1 Gennaio ed il 31 ottobre 2024, al fine di integrare la riduzione al 70% dell’agevolazione, il tutto a condizione che al 31/12/2023 fosse stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori, almeno del 60%;
  • l’ulteriore riduzione delle fattispecie per le quali è ancora ammessa l’opzione per lo Sconto in Fattura o la Cessione del Credito, che dal 1 Gennaio 2024 rimangono confinate a :
  • eliminazione di barriere architettoniche eseguite da Condomini e per le sole parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa, ovvero anche per interventi eseguiti da persone fisiche in edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma a condizione che il contribuente che le adibisce ad abitazione principale abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
  • interventi di demolizioni e ricostruzione degli edifici per i quali il titolo abilitativo sia già stato presentato alla data di entrata in vigore del Decreto in esame;
  • il perimetro delle detrazioni spettanti a fronte dell’eliminazione di barriere architettoniche viene peraltro ridotto agli interventi di realizzazione in edifici già esistenti, ma  aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici con esclusione degli interventi di automazione esplicitamente previsti in precedenza e con implicita esclusione delle molte attività, ad esempio di ristrutturazione di bagni e sostituzione di serramenti, difficilmente riconducibili all’oggetto e divenute popolari in tempi recenti. Al fine di accertare la pertinenza degli interventi viene comunque introdotto l’obbligo di produrre apposita asseverazione tecnica.