Direttiva Single Use Plastics, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente

Pubblicato il Dlgs 8 novembre 2021, n. 196 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. Direttiva SUP – Single Use Plastics), sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente,

Il decreto introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche.
Dal 14 gennaio 2022 saranno vietati:
• bastoncini cotonati (Tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; )
• posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
• piatti;
• cannucce (Tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; ) ,
• agitatori per bevande;
• aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
• contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
• contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
• tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Confartigianato ha seguito l’intero inter di approvazione, presentando emendamenti e integrazioni in parte accolte nel testo finale in materia di esaurimento scorte e sanzioni. Al fine di consentire alle imprese di esaurire le scorte di prodotti non conformi già prodotti e/o acquistati alle disposizioni del decreto in esame, gli artt. 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli. Le sanzioni, originariamente previste per importi da € 5.000 a € 40.000, sono state pressoché dimezzate: il comma 1 dell’art. 14 sancisce che “Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000”. Simile il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato adempimento all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. 5 . Dal 14 gennaio 2022, in caso di immissione sul mercato interno di imballaggi non conformi all’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, non si applicherà più la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista dall’art. 261, comma 3, Dlgs. 152/2006 (da € 5.200 a € 40.000) ma una sanzione da € 5.000 a € 25.000.