DL INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CONVERTITO IN LEGGE: LE MISURE D’INTERESSE PER I SETTORI MERCI E PERSONE.

Il decreto-legge n. 121/2021 in materia di infrastrutture e trasporti è stato definitivamente convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel testo finale sono confermate alcune importanti misure per i settori merci e persone, in linea con le richieste di Confartigianato Imprese.

Vengono, tra gli altri, modificati i seguenti articoli del Codice della Strada:

  • Art. 10: Vengono ridotte le masse complessive consentite nel caso di trasporti eccezionali, con l’introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione alla Protezione civile, agli enti locali e del Terzo settore. La massa complessiva di autoveicoli per il trasporto eccezionale non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. Rispetto quindi alla norma precedente, non sarà più prevista la massa fino a 108 tonnellate per complessi di veicoli ad otto assi (si diminuisce la massa dei veicoli per non gravare sulle infrastrutture) e viene inserito il limite di 72 tonnellate per quelli a 5 assi. Ad ogni caso resta ferma la norma per cui i limiti di massa possono essere superati nel caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile;
  • Art. 61: la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è portata da 16,50 metri a 18,75;
  • Art. 80, comma 8: in linea con le richieste Confartigianato, vengono affidate in concessione alle imprese di autoriparazione le revisioni periodiche dei veicoli per il trasporto merci e dei loro rimorchi/semirimorchi;
  • Art. 86: si amplia ai motocicli e velocipedi la possibilità di effettuare il servizio di piazza, attualmente prevista solo per le autovetture con conducente e taxi;
  • art. 116: Gli autisti del noleggio con conducente, per conseguire la necessaria patente KA o se del caso KB devono possedere l’attestazione di aver frequentato un corso di formazione di primo soccorso. Tale corso può essere somministrato anche dalle autoscuole.

Inoltre:

  • dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino 35 anni e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, è riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50% dell’importo di tali spese;
  • Si consente, in deroga alla normativa vigente, che a bordo degli autocarri sia presente anche un soggetto neoassunto per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi;
  • Viene sostituita la nozione di trasporto interregionale di linea con autobus: non è più richiesto che il percorso prestabilito del mezzo tocchi il territorio di almeno 3 regioni ma che sia di lunghezza pari o superiore a 250 chilometri e che colleghi almeno due regioni;
  • Viene ampliata la platea di destinatari della c.d. bonus taxi – prevista nell’art. 200-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) per alcune categorie fragili – vale a dire donne in gravidanza, ovvero persone con età pari o superiore ai 65 anni, estendendo altresì le facoltà di spesa degli enti locali;
  • Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

Per un approfondimento delle misure d’interesse si allega il documento di analisi elaborato da Confartigianato Imprese e il testo del decreto convertito in legge (Legge 9 novembre 2021, n. 156) pubblicato in Gazzetta Ufficiale.