PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DL INFRASTRUTTURE – DISPOSIZIONI D’INTERESSE PER L’AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10-9-2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121 (cosiddetto DL Infrastrutture e Trasporti) contenente Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il DL, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 settembre scorso, è entrato in vigore l’11 settembre 2021.

Il provvedimento introduce norme che riguardano direttamente il settore dell’autotrasporto merci e persone ed in particolare:

  • modifica l’art. 61 del Codice della Strada, prevedendo che il complesso veicolare autorizzato alla circolazione possa avere una lunghezza massima fino a 18 metri, rispetto ai 16,50 metri consentiti fino ad ora. La norma si riferisce esclusivamente alla circolazione in Italia. Ne deriva che  solamente in Italia i semirimorchi più lunghi di 1,5 m rispetto alle dimensioni standard dell’UE potranno circolare senza essere considerati “eccezionali per sagoma”. La circolazione all’estero, invece, è e resta consentita come veicolo eccezionale e quindi soggetta alle solite autorizzazioni dei proprietari delle strade negli altri Stati UE o non-UE.
  • modifica l’art. 80 comma 8 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di affidare ai privati oltre la revisione dei veicoli a motore, anche dei relativi rimorchi e semirimorchi. La norma sana, finalmente, un vulnus che ha reso per tre anni impossibile emanare il decreto ministeriale attuativo con le modalità per l’affidamento delle revisioni dei mezzi pesanti alle officine private autorizzate.
  • introduce la modalità per comprovare la qualificazione iniziale e la formazione periodica, ai fini del possesso della CQC da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, unicamente mediante apposizione sulla patente del codice unionale armonizzato “95” e non più con documento a parte.
  • relativamente alle abilitazioni professionali per la conduzione di veicoli, la modifica interviene sulle abilitazioni KA e KB. Oggi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA il conducente oltre ad avere la patente di categoria A1, A2 o A, dovrà presentare l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB il conducente oltre ad avere almeno la patente di categoria B1, dovrà presentare l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.
  • modifica uno dei requisiti da dimostrare per la rappresentanza delle associazioni dell’autotrasporto all’interno del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori. La norma, nello specifico, introduce una restrizione per la Confederazione (a cui l’associazione di categoria aderisce) che deve aver fatto parte dell’Assemblea Generale del CNEL almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare solo e soltanto una associazione di categoria dell’autotrasporto merci, che a sua volta deve possedere tutti i requisiti previsti dalla norma per l’accreditamento.
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Decreto Legge Infrastrutture n.121/2021