ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON IL NUOVO CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Successivamente alla pubblicazione della circolare 115/21 e del messaggio 3050/21 dell’Inps, finalmente da settembre è stato reso operativo l’atteso esonero contributivo sul nuovo contratto di rioccupazione.

Il decreto Sostegni bis ha introdotto in via sperimentale dal primo di luglio e fino al 31 ottobre 2021 una nuova tipologia contrattuale a tempo indeterminato volta a facilitare la rioccupazione e la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati.

Alle imprese è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per 6 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (500 euro), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

La legittimità del contratto di rioccupazione è vincolata alla definizione, all’atto assuntivo, di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Terminato il periodo di inserimento, il datore di lavoro può decidere di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c.. Diversamente il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai fini della fruizione dell’esonero, da parte dell’impresa, è necessario rispettare:

  • i principi generali in materia di incentivi, fatte salve alcune eccezioni specifiche riportate in dettaglio nella circolare Inps;
  • regolarità degli obblighi di contribuzione (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (DVR, formazione/informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.);
  • rispetto ed applicazione degli accordi e dei contratti di lavoro nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • non aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, nei sei mesi precedenti l’assunzione con contratto di rioccupazione.