ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS – Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021

Il Decreto Legge n.122 del 10 Settembre 2021 prevede:

  • dal 13 settembre fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di green pass per tutti coloro che accedono alle scuole ad esclusione degli studenti.
    Nelle università invece il green pass è obbligatorio per il personale docente, non docente e per gli studenti.
    Pertanto a partire da oggi, 13 settembre, tutti i titolari, soci, collaboratori, dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo all’interno di scuole e università (ad esempio: servizi mensa, servizi di pulizia, manutenzione impianti, fornitura pasti/bevande, ecc..) dovranno essere muniti di green pass.
  • dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie.
    Quindi dal 10 ottobre tutti i titolari, soci, collaboratori, dipendenti delle imprese che lavorano in tali strutture dovranno essere vaccinati.

Ove l’accesso alle strutture scolastiche e formative sia motivato da ragioni di lavoro o di servizio, la verifica del green pass oltre che dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni scolastiche deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro prima dell’intervento dei lavoratori o dello svolgimento del servizio che devono essere effettuati entro il termine di validità del green pass.

Per conoscere le modalità di verifica e consultare un fac-simile per l’eventuale delega alla verifica, cliccare il seguente link.

Le sanzioni amministrative previste per l’accesso (senza green pass presso scuole di ogni ordine e grado e senza vaccino presso le strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, o per il mancato controllo da parte dei datori di lavoro) vanno da 400 a 3.000 euro e possono raddoppiare in caso di reiterazione.