Tutto pronto per usare FSBA dal 1.1.2023 in poi ( 2024/2025/2026 etc .) anche in Veneto, dopo la definizione :

  • del Regolamento Nazionale adottato il 14 dicembre 2022 entrato in vigore il 1 gennaio 2023  (clicca qui );
  • delle procedure operative FSBA per gli intermediari che utilizzano sinaweb rilasciate il 26 Gennaio 2023   (clicca qui) ;

il 2 Febbraio 2023  a livello regionale  è stato siglato l’accordo interconfederale veneto (clicca qui) sulle procedure sindacali dell’ammortizzatore sociale delle imprese con inquadramento INPS CSC4 e codice autorizzativo 7B ( ossia tutte le imprese artigiane con dipendenti non edili, c.d. “ex indotto” comprese).

L’attuale contatore aziendale di settimane disponibili per l’assegno ordinario è fissato in 26 settimane (130 giorni per chi lavora su 5 giorni; 156 per chi lavora su 6 giorni; 182 giorni per chi lavora su 7) nel biennio. Dal 1° gennaio 2023, sono stati azzerati eventuali utilizzi precedenti fino al 31.1.2022. Ricordiamo che, come per la Cigo e il FIS, l’utilizzo di FSBA insiste su di un contatore aziendale, dunque non è agganciato alla fruizione di un singolo dipendente. Dal 1.1.2023 le imprese in FSBA che nel semestre precedente risultano maggiori a 15 dipendenti hanno a disposizione anche gli assegni straordinari del D.lgs. 148/2015 ; per la loro piena operatività le parti sociali venete dovranno stilare un ulteriore accordo sulle procedure sindacali da seguire e nelle more quindi non sono esigibili.

L’ assolvimento dell’art. 14 del D.lgs.148/2015 in Veneto avviene mediante il modello di apertura procedura sindacale FSBA 2023 (allegato 1 QUI) da parte dell’azienda. Il modello di avvio deve essere inviato in modo congiunto e tracciabile a CGIL CISL e UIL provinciali e a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana (o ad una delle altre associazioni artigiane provinciali).

Tale procedura deve sempre chiudersi con la firma del verbale di sospensione veneto (all.2 QUI) da parte del datore, di almeno una OO.SS.LL. e di tutti i lavoratori che s’intende sospendere (sottoscrizione non on line). Solo dal giorno successivo a quello di stipula sarà possibile iniziare il periodo di sospensione per il periodo massimo esigibile . Dal 1.1.2023 in base al regolamento vigente, l’accordo sindacale può essere sottoscritto con una durata massima di 3 mesi intendendosi che l’ultimo giorno del 3° mese ( o del 2° o del 1°) deve sempre coincidere con l’ultimo giorno di quel mese ( es. verbale trimestrale con decorrenza 13 marzo 2023 ultimo giorno del verbale 31 maggio 2023) .

La domanda informatica su sinaweb  và caricata dalla ditta , tramite il suo intermediario di cui alla l.12/1979, ogni mese allegando il verbale di riferimento . Per ogni domanda và assegnato un ticket Inps. Per il primo mese il termine ultimo di caricamento è fissato  entro il 15° giorno successivo a quello indicato nel verbale che si allega ( per i mesi successivi in caso di verbale plurimensile – es.trimestrale – entro il giorno 15 del mese di riferimento ). In presenza di accordo di sospensione aziendale plurimensile (es. 3 mesi) vanno quindi caricate tre distinte domande (ognuna con il suo diverso ticket Inps) e in up load su sinaweb caricato il medesimo verbale di sospensione sul format veneto ( EBAV controllerà la conformità del verbale all’accordo interconfederale veneto del 2 Febbraio 2023 come previsto dall’art. 8 del medesimo).

La rendicontazione delle giornate di utilizzo di FSBA resta confermata al 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento, senza rendicontazione i lavoratori non riceveranno il sostegno previsto.

Ad inizio 2023 è stata prevista una fase transitoria in cui è possibile firmare accordi ( al massimo bimensili per Gennaio e Febbraio 2023) con efficacia retroattiva per avvii di procedura già inviati con la modulistica 2022 , sulla base dell’avviso comune veneto del 21.12.2022 , per periodi di decorrenza sostegno fino al 2 Febbraio 2023 ( giorno stipula accordo interconfederale veneto 2023 ) . Le domande ( una per Gennaio 2023 una per Febbraio 2023) in base alle procedure operative di cui sopra potranno parimenti essere caricate retroattivamente fino al 28 Febbraio 2023 per decorrenze da 1.1.2023 fino al 28.2.2023. Dal 1 Marzo 2023 si entra a pieno regime delle regole stabilite e finisce quindi il periodo transitorio di avvio 2023.

Nel caso di riduzione o sospensione legata ad eventi climatici, utile ad esempio per le imprese artigiane non edili che operano a vario titolo nei cantieri, il datore di lavoro dovrà inviare l’apposito modello ( all.3 qui) , a CGIL CISL e UIL provinciali e a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Per il caricamento a portale della richiesta di integrazione dovrà inoltre essere allegata anche la prova dell’autorità competente attestante l’evento meteo (esempio sito ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto)-

Introdotto utilizzo di FSBA dal 1.1.2023 anche peri lavoratori a domicilio e confermato per gli apprendisti anche duali. Precondizione è il requisito di 30 giorni di anzianità aziendale ( in luogo dei 90 giorni fino al 31.12.2022 ). Ricordiamo in caso di cambi e/o trasformazioni di aziende per istituti e fattispecie riconducibili a vario titolo alll’art.2.112 del codice civile (trasferimento d’azienda) di avvisare EBAV utilizzando il modello ISC ( questo modello serve infatti anche per salvaguardare le anzianità dei lavoratori in caso di utilizzo di FSBA) .

Non è prevista l’addizionale del 4% a carico del datore di lavoro nel caso di utilizzo dell’assegno ordinario ( A.I.S). Aspetto voluto dalle parti costitutive il fondo che caratterizza per minor onerosità FSBA rispetto agli altri ammortizzatori sociali previsti dal D.lgs.148/2015 come la CIGO e il FIS .

L’ addizionale del 4% è prevista solo per i nuovi assegni “straordinari” A.C.I.G.S.

Gestione Ferie residue anno precedente prima di accedere a FSBA

“Prima di accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA, l’azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue relative all’anno precedente. Nel caso di richiesta ferie straordinarie come il congedo matrimoniale durante il periodo di sospensione, per tale periodo viene interrotta la sospensione e vengono concesse le ferie”. Questo è quanto viene indicato dal fondo in una faq presente sul sito a cui ci si deve attenere.

Ulteriori adempimenti a carico dell’azienda e il ruolo dell’IBAN 

Dal 1.1.2023 non esiste più  il modello D06 e quindi il pagamento viene fatto direttamente da FSBA sul conto corrente del lavoratore ( fonte accordo veneto del 10.10.2022) .Il datore di lavoro , tramite il suo intermediario , deve disporre dell’IBAN del lavoratore ( che deve fornirlo come prevede l’art. 4 AI Veneto del 2.2.2023) e inserirlo in sinaweb quale precondizione per il pagamento ( l’iban deve essere intestato o cointestato al lavoratore sospeso). Qui un ipotesi di fac simile puramente indicativa utilizzabile nel dialogo tra datore di lavoro e il suo intermediario e dipendente per comunicare l’IBAN di riferimento.

Per la gestione e verifica  dell’avvenuto versamento della  contribuzione correlata utile ai fini pensionistici  si rinvia alle procedure operative sul sito di FSBA e si invitano i lavoratori a rivolgersi al patronato INAPA presso ciascuna nostra sede  nella provincia per una verifica gratuita della  posizione previdenziale ( tel. 0422 43 33 00).

Adempimenti a carico del lavoratore e delle Organizzazioni Sindacali

Ogni lavoratore firmatario di un verbale sindacale aziendale di FSBA potrà compilare e firmare anche il modello D66 Ebav 2022 che integra da 100 euro ( 10 gg effettive) fino a 300 euro (20 giornate effettive ) l’assegno FSBA nell’intero periodo di 8 mesi da novembre 2022 a giugno 2023. Il  modello previsto ai sensi dall’accordo veneto del 10 Ottobre 2022 và consegnato compilato e firmato all’organizzazione sindacale di riferimento che lo deve caricare nel portale di EBAV.

Importi FSBA al dipendente nel 2023 (per il 2024 si attende la circolare INPs).

Per il 2023 FSBA eroga fino ad un massimo di 1.321,53 euro lordi il massimale (uguale anche per CIGO e FIS) , che su base oraria vale convenzionalmente 7,86 euro lordi ( il valore orario effettivo varia in base alle ore lavorabili di ciascun mese di riferimento oggetto di utilizzo di FSBA). Fonte massimale per il 2023 è circolare dell’INPS nr.14 del 3.2.2023 punto 2. L’importo che percepisce il dipendente sospeso è pari al 80% della retribuzione che gli sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di orario contrattuale, l’importo ottenuto viene quindi plafonato nel massimo entro i limiti mensili /orari del massimale INPS di cui sopra.

FSBA non può essere utilizzato per periodi in un giorno inferiore ad 1 ora. L’ utilizzo di una sola ora in un giorno scarica 1 gg dal contatore aziendale.

I lavoratori somministrati presso imprese artigiane non utilizzano FSBA ma l’A.I.S. di Formatemp. Si invitano le imprese a redigere verbali sindacali di sospensione ad hoc dedicati a questi lavoratori in somministrazione utilizzando le indicazioni di tale fondo ( per info qui ).

PER ALIQUOTE DI VERSAMENTO DALLE PAGHE DI GENNAIO 2023 E PER GLI EFFETTI SUL DURC PER MANCATA REGOLARITA’ NEI VERSAMENTI AL FONDO clicca qui.