PAGINA AGGIORNATA ALLE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLE PROCEDURE OPERATIVE FSBA DEL 10 MARZO 2022
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Il 28 Giugno scorso FSBA ha adottato la delibera nr. 3 del 2022 ( che supera quella precedente nr. 1 del 28.2.2022 che valeva fino al 30.6.2022 ) con cui viene positivamente prorogato al 30 settembre 2022 il periodo transitorio di esigibilità di FSBA in attesa dell’armonizzazione delle regole dell’ammortizzatore sociale dell’artigianato non edile alle modifiche apportate al D.lgs. 148/2015 in conformità alle novità della l.234/2021 . Nuove regole che quando saranno emanate impatteranno sul numero di settimane FSBA esigibili, sulle aliquote di contribuzione ed altri importanti aspetti operativi.
Ricordiamo che il 4 marzo 2022, Confartigianato Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL hanno siglato il nuovo Accordo Interconfederale (QUI) sulla procedura di consultazione sindacale per la richiesta di assegno di integrazione salariale di FSBA valevole per il Veneto da oggi 7 marzo 2022 e per l’intero 2022.
L’attuale contatore aziendale di settimane disponibile è fissato in 13 (65 giorni per chi lavora su 5 giorni; 78 per chi lavora su 6 giorni; 91 giorni per chi lavora su 7) nel biennio dal 1° gennaio 2022, azzerando eventuali utilizzi con causale Covid di inizio 2020 e fino al 31.12.2021.
Ricordiamo che, come per la Cigo e il FIS, l’utilizzo di FSBA insiste su di un contatore aziendale, dunque non è agganciato alla fruizione del singolo dipendente.
L’ assolvimento dell’art. 14 del D.lgs.148/2015 in Veneto avviene mediante il modello di apertura procedura sindacale FSBA 2022 (QUI) da parte dell’azienda. Il modello di avvio deve essere inviato in modo congiunto e tracciabile a CGIL CISL e UIL provinciali e a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana (o ad una delle altre associazioni artigiane provinciali).
Tale procedura deve sempre chiudersi con la firma del verbale di accordo (QUI) da parte del datore, di almeno una OO.SS.LL. e di tutti i lavoratori che s’intende sospendere (sottoscrizione non on line). Solo dal giorno successivo a quello di stipula sarà possibile iniziare il periodo di sospensione per il periodo massimo esigibile . Ad oggi in base alla Delibera FSBA 28.2.2022, l’accordo sindacale può essere sottoscritto con una durata pari ai giorni del mese di riferimento (QUI notizia precedente).
In questa fase transitoria in attesa del decreto ministeriale di armonizzazione alle novità della l.234/2021, e fino a diverse indicazioni dal Fondo, non è possibile effettuare la procedura di consultazione per periodi superiori al singolo mese di riferimento, al termine delle quale, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere nuovamente esperita l’intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale di accordo mensile, nel rispetto della durata massima della prestazione FSBA, attualmente fissata in 13 settimane, di effettivo utilizzo, nel biennio mobile.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento FSBA l’accesso alla prestazione del Fondo, è condizionato dal preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di gestione dell’orario previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale (ROL, flessibilità, banca ore etc.), ivi compresa la fruizione di ferie/permessi residui riferite all’anno precedente (quindi per sospensioni nel 2022 si devono scaricare i contatori del 2021).
In via transitoria entro il 30 marzo 2022 le imprese dovranno esperire la procedura per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa accaduti dal 1° gennaio al 6 marzo 2022 con valenza retroattiva dal 1° gennaio 2022, sottoscrivendo il numero di verbali mensili necessari.
Se un’azienda deve quindi recuperare, fermo l’invio dell’informativa, un periodo continuativo di effettiva fruizione che va ad esempio da lunedì 10 gennaio 2022 fino a domenica 6 marzo 2022 (8 settimane), dovrà firmare tre accordi sindacali uno per ciascun mese. Successivamente farà tre domande sul portale con tre diversi ticket Inps. , i dipendenti firmeranno il D06 Ebav.
Nel caso di riduzione o sospensione legata ad eventi climatici, utile ad esempio per le imprese artigiane non edili che operano a vario titolo nei cantieri, il datore di lavoro dovrà inviare l’apposito modello (QUI), a CGIL CISL e UIL provinciali e a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Per il caricamento a portale della richiesta di integrazione dovrà inoltre essere allegata anche la prova dell’autorità competente attestante l’evento meteo (esempio sito ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto). Anche per questa causale di intervento per i lavoratori è prevista la firma e gestione del modello D06 Ebav.
La procedura di consultazione sindacale potrà essere attivata anche in relazione ai lavoratori a domicilio e ai dipendenti che non hanno maturato i requisiti soggettivi di anzianità previsti dal regolamento FSBA al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la prestazione decorrerà solo dal raggiungimento del requisito dell’anzianità richiesta che in attesa del nuovo regolamento 2022 di armonizzazione FSBA alle novità della l.234/2021 rimane per ora ancora ancorata al requisito di 90 giorni ( in luogo del migliorativo 30 giorni della legge n.234/2021 ).
Nelle more dell’adeguamento del Regolamento di FSBA alle novità di legge ( n.234/2021 ) concernenti l’estensione della tutela dal 1.1.2022 ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con anzianità aziendale a partire da 30 giorni, le Parti sociali del Veneto valuteranno di confermare e di estendere anche ai dipendenti con anzianità pari a 30 e inferiore a 90 giorni, in via transitoria e temporanea fino all’effettivo recepimento delle novità di legge da parte del Fondo, la prestazione D06d Ebav di cui all’accordo regionale 25.6.2018 al fine di garantire un sostegno ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro da parte della bilateralità artigiana veneta.
Ulteriori adempimenti a carico dell’azienda
Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite degli uffici area lavoro presso i Mandamenti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana o tramite il proprio consulente del lavoro a caricare sul portale di FSBA la domanda . I termini per caricare la domanda sul portale del fondo sono i seguenti :
- a regime per mancanze di lavoro del mese di Aprile 2022 e mesi seguenti entro la fine del mese successivo ( quindi FSBA mese aprile domanda entro il 31 maggio ) ;
- per il periodo transitorio relativo alle assenze di Gennaio 2022; Febbraio 2022; Marzo 2022 entro il 31 Marzo 2022.
L’azienda è tenuta a gestire sul portale del fondo, tramite il supporto del suo intermediario di fiducia, la rendicontazione delle assenze entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello interessato dalla sospensione. In assenza di tale operazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.
Al termine del periodo di sospensione l’azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.
In pratica, in caso di cessazione dell’attività produttiva o di servizio immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, l’azienda sarà obbligata a restituire le prestazioni erogate dal Fondo ai lavoratori.
Al termine di ogni periodo di sospensione l’azienda deve produrre, con il supporto del suo intermediario, tramite la piattaforma online la segnalazione certificata di ripresa dell’attività produttiva. In presenza di periodi di sospensione continuativi su base mensile senza interruzione fino all’integrale utilizzo delle 13 settimane (ad oggi massimo periodo esigibile) la dichiarazione di ripresa dovrà essere inviata individuando il primo giorno di ripresa.
Adempimenti a carico del lavoratore e delle Organizzazioni Sindacali
Ogni lavoratore firmatario un verbale sindacale aziendale di FSBA dovrà:
- compilare e firmare anche il modello D06 Ebav 2022 ( non usare quelli degli anni precedenti ) , che contiene la sezione dove il dipendente indica l’IBAN per l’importo spettante a titolo di assegno di integrazione salariale -AIS- (art.30 D.lgs.148/2015);
- consegnare il modello D06 Ebav 2022 compilato e firmato all’organizzazione sindacale di riferimento che lo deve caricare nel portale di EBAV; senza questo passaggio il lavoratore non riceverà nessuna prestazione di sostegno al reddito.
Come noto, FSBA per le scelte adottate nella Regione Veneto, non esistono anticipi datoriali in busta paga dell’AIS.
La legge n.234/2021 art.1 comma 212 ha stabilito che durante i periodi di FSBA i lavoratori che ne hanno titolo hanno diritto a ricevere dal Fondo gli importi a titolo di assegni familiari nei casi “ordinari” solo per i periodi di paga di Gennaio e Febbraio 2022 , mentre da Marzo 2022 in poi solo nei casi residuali previsti per legge (si pensi ai nuclei familiari composti da soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF, riferimento circolare INPS nr. 34 del 28/2/2022).
Dal 1 Marzo 2022 infatti è operativo l’assegno unico universale che,salvi i casi residuali, ha sostituito gli ANF e che viene pagato direttamente dall’INPS sull’Iban del lavoratore.
Per informazioni e domanda per gli AUU sono disposizione i nostri uffici zonali del Patronato INAPA (QUI).
Ad oggi il fondo non ha ancora diramato le attese istruzioni sull’erogazione degli ANF dal 1.1.2022 in poi.
Parimenti siamo ancora in attesa di fornire istruzioni ai lavoratori dell’artigianato in merito agli ANF per i periodi di fruizione 2020/2021 a titolo di causale FSBA Covid dove il diritto dei dipendenti aventi titolo agli ANF è stato sancito dalla legge nr. 77 del 17 luglio 2020 art.68 come modificata dell’art. 19 dl 18/2020.
Importi al dipendente nel 2022
La circolare Inps n.26 del 16.2.2022 ha innalzato a 1.222,51 euro lordi il massimale di riferimento per FSBA (uguale anche per CIGO e FIS) , che su base oraria vale convenzionalmente 7,27 euro lordi ( il valore orario effettivo varia poi a seconda delle ore lavorabili di ciascun mese di riferimento). L’importo che percepisce il dipendente sospeso è pari al 80% della su retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di orario contrattuale plafonato nei limiti mensili /orari del massimale INPS di cui sopra.