IMPIANTI TERMICI: NUOVI LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO

Definite le modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione 2022-2023 per gli edifici residenziali e produttivi con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022.

Il Decreto stabilisce la riduzione:

di 15 giorni complessivi del periodo di accensione mediante la posticipazione di 8 giorni della data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, sulla base dei criteri di zonizzazione:

zona A: 8 dicembre – 7 marzo con cinque ore al giorno
zona B: 8 dicembre – 23 marzo con sette ore al giorno
zona C: 22 novembre – 23 marzo con nove ore al giorno
zona D: 8 novembre – 7 aprile con undici ore al giorno
zona E: 22 ottobre – 7 aprile con tredici ore al giorno
zona F: non prevede alcuna limitazione vista la rigidità del clima

-di 1 ora della durata giornaliera di accensione compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno (impianti in zona F esclusi)

I limiti relativi a periodo di accensione e di durata giornaliera non si applicano a:

  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili per esigenze tecnologiche o di produzione.

Nella stagione invernale 2022-2023 durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1°C rispetto a quanto indicato all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013.
Anche in questo caso la disposizione non trova applicazione negli ospedali, nelle cliniche e in tutti i casi riportati al comma 11 dell’art. 1 del DM 383.