IMPRESE DI PULIZIA ARTIGIANE: RINNOVATO IL CCNL IN DATA 27.10.2022

Sottoscritto il 27 ottobre 2022 l’accordo di rinnovo del CCNL 18 settembre 2014 scaduto il 31.12.2016. Con successivo verbale di accordo del 2 novembre sono state definite le tabelle retributive. Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 27 ottobre 2022. Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza (31 dicembre 2024), fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

PARTE ECONOMICA

Il CCNL del 27.10.2022  prevede un aumento pari a 120 euro lordi parametrati sul 5° livello da erogarsi in quattro rate: la prima di 60 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda di 30 euro a decorrere con la retribuzione del mese di luglio 2023, la terza di 20 euro a decorrere con la retribuzione del mese di luglio 2024, la quarta di 10 euro a decorrere con la retribuzione del mese di dicembre 2024.

AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI

 AUMENTI
LivelloNOVEMBRE 2022LUGLIO 2023LUGLIO 2024DICEMBRE 2024  
76,4238,2125,4712,74
70,0535,0223,3511,67
3°SUPER67,8933,9522,6311,32
65,5732,7821,8610,93
61,9830,9920,6610,33
60,0030,0020,0010,00
57,8028,9019,279,63

EDAR DALLE PAGHE DI NOVEMBRE 2022

A copertura della carenza contrattuale è prevista l’erogazione di un importo lordo a titolo di elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione pari a 15 euro lordi mensili (per tutti i livelli) per 26 mensilità continuative, a partire dal mese di novembre 2022, a favore dei soli lavoratori in forza al 27 ottobre 2022.

Condizioni per l’erogazione dell’elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione:

  • solo ai dipendenti in forza al 27.10.2022; 
  • riproporzionato ai part time;
  • intermittenti: erogato in proporzione al numero di ore effettivamente lavorate rispetto a quelle lavorabili del mese  o altra soluzione di riproporzionamento che sia rispettosa del principio di legge di cui all’art-17 c.2 del D.lgs.81/2015;
  • non incide su nessun istituto diretto, indiretto, differito  13^ e TFR compreso c.d. natura omnicomprensiva;
  • agli apprendisti professionalizzanti e duali viene erogato in base alla percentuale del semestre di progressione retributiva  in essere;
  • non erogabile su base oraria in quanto fisso mensile;
  • erogata per intero la differenza che residua  in caso di cessazione anticipata del rapporto a tempo indeterminato prima del 31.12.2024 anche in caso di continuità di rapporto all’interno di cambi di appalto (per i part time nel valore della percentuale legale di orario ridotto in uso ; per gli intermittenti senza indennità di disponibilità nessuna erogazione per differenza residua).

INDENNITA’ SPECIALE IN VIGORE DAL 1.11.2022

L’accordo prevede un incremento dell’importo erogato a titolo di indennità speciale, pari rispettivamente a 83,17 euro, per il 5° livello, decorrenti dalla retribuzione del mese di novembre 2022 e pari a 88,17 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di dicembre 2024. L’importo è mensile e differenziato per ciascun livello retributivo. L’indennità speciale non è utile ai fini della 13° mensilità, va corrisposta in caso di assenza dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia e infortunio. L’importo è riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo parziale, in ragione dell’orario di lavoro effettivamente prestato

LivelloDAL 1.11.2022 AL 30.11.2024DAL 1.12.2024
126,55131,55
108,58113,58
3°SUPER104,86109,86
96,81101,81
88,7393,73
83,1788,17
76,9781,97

PARTE NORMATIVA

Contratto a tempo determinato:

Il CCNL aggiorna la disciplina contrattuale del lavoro a tempo determinato al D.lgs. n. 81/2015. La durata massima del contratto non può essere superiore a 12 mesi, la quale può essere elevata a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle causali previste dalla legge. Per assunzioni a termine per esigenze di sostituzione di altro lavoratore è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario fra il sostituto ed il lavoratore sostituito, utilizzabile dal datore di lavoro sia prima che al rientro del sostituito per il passaggio di consegne. Se il contratto a tempo determinato è stato stipulato per  ragioni sostitutive si lavoratori in congedo ai sensi del Testo Unico maternità (D.lgs. n. 151/2001) il contratto a tempo determinato con causale sostitutiva potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto ad usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.

I limiti quantitativi di ricorso al T.D.  sono rimasti confermati:

  • Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono essere assunti 2 lavoratori a termine
  • Nelle imprese da 6 a 10 dipendenti a tempo indeterminato possono essere assunti 4 lavoratori a termine
  • Nelle imprese da 11 a 18 dipendenti a tempo indeterminato possono essere assunti 6 lavoratori a termine
  • Nelle imprese che occupano più di 18 dipendenti a tempo indeterminato possono essere assunti 8 lavoratori a termine

Sono esenti da limitazioni quantitative i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per stagionalità, i contratti a termine stipulati nei primi 12 mesi dalla fase di avvio di nuove attività di impresa e i contratti a termine stipulati con lavoratori di età superiore a 50 anni.

il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, è esercitabile dal lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine, abbia prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi.

Il CCNL  conferma la regola generale prevista dalla legge  che stabilisce che si deve attendere un intervallo di 10 giorni in caso di riassunzione  per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e di 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Fanno eccezione le assunzioni a termine effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. In questa ipotesi, quindi in deroga alla norma di legge, è possibile stipulare successivi contratti a termine senza il rispetto dei periodi di 10 o 20 giorni.

L’accordo di rinnovo ha introdotto inoltre una  ulteriore causale rispetto alle ipotesi previste dalla legge per la quale è possibile prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei primi 12 mesi e comunque per un periodo non eccedente i 24 mesi:

 “esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale”.

Apprendistato professionalizzante:

La disciplina dell’istituto è invariata rispetto a quella del CCNL 2014 e sono stati aggiornanti i riferimenti normativi al D.lgs. n. 81/2015. Sono confermati i precedenti gruppi e le durate dei periodi di apprendistato per le diverse qualifiche professionali.

Cessazione d’appalto:

L’accordo di rinnovo, con una modifica all’art. 43, individua nei 15 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione nell’appalto il lasso temporale entro il quale l’impresa subentrante nella cessazione d’appalto comunicherà, anche tramite l’OO.AA. alla quale è iscritta o conferisce mandato, il subentro alle OO.SS. firmatarie del CCNL territorialmente competenti.

Provvedimenti disciplinari:

L’accordo di rinnovo interviene sull’istituto del licenziamento per giusta causa (nel testo contrattuale “licenziamento senza preavviso”), prevedendo che incorre in tale provvedimento disciplinare il lavoratore che, senza alcuna giustificazione, si assenti dal posto di lavoro per 10 giorni continuativi, decorrenti dall’ultimo giorno di presenza accertato, rendendosi irreperibile. In tale ipotesi, il datore di lavoro tratterà, a titolo di penale, una somma pari all’indennità sostitutiva del preavviso come determinata dagli artt. 49 e 50 del CCNL.

BILATERALITÀ:

L’intesa recepisce l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 relativo alle nuove quote nazionali alla bilateralità artigiana, le quali decorrono dal 1° novembre 2022. Da tale data trovano applicazione le tabelle A e B predisposte da EBAV in merito alla contribuzione alla EBAV/EBNA/FSBA.

Invariata la contribuzione a SANI.IN.VENETO il fondo di assistenza sanitaria integrativa del comparto artigiano veneto.

Per i servizi erogati da EBAV alla categoria è possibile consultare il catalogo al seguente Link e per le imprese è possibile rivolgersi agli sportelli di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana per la presentazione delle domande di rimborso. Per i servizi erogati dal Fondo Sanitario è possibile richiedere l’assistenza degli sportelli associativi e al seguente link le informazioni. E’ possibile anche per i Titolari aderire su base volontaria al Fondo Sanitario aderendo a SANI.IN.AZIENDA (Clicca qui per ulteriori informazioni)