LEGGE DI BILANCIO 2022: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

Di seguito si riporta un quadro analitico delle principali disposizioni in materia di lavoro e formazione inserite nella Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (commi 191 – 219)

  • Lavoratori beneficiari (commi 191 – 192) Nel quadro degli obiettivi della riforma di universalizzazione e razionalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, per i periodi di sospensione o riduzione di attività a decorrere dal 1° gennaio 2022, viene ampliata la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali ai lavoratori a domicilio ed a tutte le categorie di apprendisti, non solo ai professionalizzanti. Con la stessa decorrenza è altresì ridotto a 30 giorni lavorati, dai 90 finora previsti, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Tali disposizioni hanno portata generale per tutti gli istituti di integrazione salariale e vengono pertanto ad applicarsi anche a FSBA.
  • Computo dei dipendenti (comma 193) Nel computo dei dipendenti ai fini di cui alla normativa in materia degli ammortizzatori sociali sono considerati anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
  • Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale (comma 194) Dei due massimali oggi previsti viene soppresso per i medesimi periodi di sospensione o riduzione quello di importo inferiore e mantenuto quello di importo più elevato a prescindere dalla retribuzione di riferimento; il massimale è rivalutabile secondo quanto previsto dall’attuale normativa. Tale disposizione avente portata generale, e che pertanto interessa anche i Fondi Bilaterali ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/15, è già applicata da FSBA con riferimento alle prestazioni istituzionali del Fondo.
  • Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (commi 205 e 208) La riforma conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, tra cui il Fondo di solidarietà dell’artigianato FSBA, chiarendo in primo luogo l’obbligatorietà anche per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (comma 205). A tal fine, in virtù del comma 210, con riferimento ai contributi di finanziamento dovuti a FSBA (nonché agli altri Fondi ex art. 27) trovano ora applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria a FSBA è condizione per il rilascio del DURC (comma 214). Dal punto di vista delle prestazioni, FSBA, così come gli altri Fondi di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, dovrà assicurare per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività successivi al 1° gennaio 2022 un trattamento minimo pari a 13 settimane nel biennio mobile, come tuttora disposto dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 (comma 208). La relativa prestazione è ora denominata Assegno di integrazione salariale (AIS), tipologia che sostituisce l’Assegno ordinario e che rappresenta dal 1° gennaio 2022 l’unica erogabile (con un importo che rispetta il nuovo massimale unico ai sensi del comma 194) giacché l’Assegno di solidarietà può essere erogato solo per periodi di sospensione o riduzione fino al 31 dicembre 2021. In virtù, infine, del comma 212 viene estesa a FSBA anche la disciplina sugli assegni per il nucleo familiare, che dal 1° gennaio 2022 sono pertanto riconosciuti ai lavoratori beneficiari dei relativi trattamenti.
  • Fondo di integrazione salariale, FIS (comma 207) La nuova disciplina prevede come per gli altri Fondi di solidarietà ex artt. 26 e 27 l’estensione alle imprese con un dipendente: come si è detto, l’applicazione dell’Assegno di integrazione salariale è invece prevista per quanto riguarda il FIS con due diverse  durate, rispettivamente di 13 settimane e di  26 per le imprese fino a 5 e oltre i 6 dipendenti, utilizzando quindi un parametro ad hoc, differente da quanto previsto per gli altri Fondi ancora normati dal già richiamato comma 1 dell’art. 30, D.Lgs. n. 148/2015 che si limita a prevedere un minimo di 13 settimane. Sempre a differenza degli altri Fondi vengono individuate due aliquote di finanziamento nelle nuove misure pari a 0,50% per le imprese fino a 5 dipendenti e a 0,80% al di sopra a tale soglia, in luogo delle precedenti aliquote dello 0,45% per le imprese sotto i 15 dipendenti e dello 0,65% sopra tale soglia. Resta in vigore il contributo addizionale finora previsto nella misura del 4%. Per il FIS viene inoltre introdotta  una misura di miglior favore (assente nella regolamentazione degli altri Fondi) per le imprese che dal 2025 non abbiano presentato domanda di AIS per almeno 24 mesi: in questo caso le sopradette aliquote sono ridotte del 40%.

In merito alle nuove disposizioni, Vi segnaliamo, inoltre, che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 1/2022 (QUI) ha fornito le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nonché i primi chiarimenti e indicazioni operative per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpl (comma 221)

Tra i destinatari delle prestazioni vengono compresi a partire dal 1° gennaio 2022 gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative.

Il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi viene eliminato: restano in vigore quelli ancora stabiliti dall’art. 3 del D.Lgs 22/2015 (stato di disoccupazione e 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti). Sempre a partire dal 1° gennaio 2022 viene altresì modificato il meccanismo di riduzione del 3% mensile sull’importo della NASpl, che decorre dal 6° mese invece che dal 4°, e dall’8° mese per i soggetti con più di 55 anni di età.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL (comma 223)

Per gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 viene modificato anche per la DIS­ COLL il meccanismo di riduzione del 3% mensile dell’importo, che si applica a partire dal 6° mese (e non più dal 4° come oggi previsto); è altresì incrementato il tetto di mesi fruibili in relazione all’intero periodo di contribuzione (oggi è pari alla metà dello stesso) accreditato dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Formazione nell’ambito del sistema duale (comma 130)

Nell’ambito del complessivo rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione (321,4 milioni per il 2022 e 300 milioni dal 2023) il comma in esame incrementa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse destinate ai percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale e ai percorsi di alternanza scuola lavoro. Il finanziamento ordinario per queste annualità viene così elevato a 125 milioni di euro.

Resta purtroppo invariato lo stanziamento, pari a 15 milioni di euro, per la formazione in apprendistato professionalizzante, tema su cui Confartigianato era intervenuta con una richiesta di incremento delle risorse.

Linee guida tirocini extracurriculari (commi 720 – 726)

Si prevede la definizione di nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge sulla base di alcuni criteri tra cui: congruità dell’indennità di partecipazione e definizione dei livelli essenziali della formazione.

Fondi lnterprofessionali per la formazione continua (commi 240 – 242)

Con una modifica all’articolo 118, comma 1, della legge n. 388/2000, si prevede che i Fondi lnterprofessionali (come ad esempio Fondo Artigianato) possano finanziare in tutto o in parte i piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (commi 249 – 250)

Viene prevista la sottoscrizione, nell’ambito del Programma GOL, di patti territoriali tra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, diretti all’inserimento e al reinserimento dei lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi nonchè alla riqualificazione e al potenziamento delle conoscenze dei lavoratori già occupati.

In base a tali accordi le imprese, anche in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori anche attraverso l’appredistato duale (sia di primo che di terzo livello) o l’apprendistato professionalizzante per i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Politiche attive per i lavoratori autonomi (commi 251 – 252)

Vengono rafforzate le politiche attive anche in favore dei lavoratori autonomi attraverso l’estensione delle misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale, di cui al programma GOL, ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

SGRAVI CONTRIBUTIVI

Esonero contributivo per I lavoratori provenienti da imprese in crisi (commi 119 – 120)

La disposizione estende l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua) anche ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, a tempo indeterminato da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Decontribuzione lavoratori dipendenti (comma 121)

Per il solo anno 2022, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a carico  del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Decontribuzione lavoratrici madri (comma 137)

La norma prevede, in via sperimentale per il 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro stesso.

Esonero contributivo apprendistato di primo livello (comma 645)

Viene esteso al 2022 l’esonero contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello nelle imprese fino a 9 dipendenti. Lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per i primi tre anni di contratto.

Parità di genere (commi 138 – 148)

Il comma 138 incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (istituito dalla Legge di bilancio 2020) prevedendo un finanziamento di 52 milioni a decorrere dal 2023 ed ampliandone le finalità di impiego ricomprendendo tra queste il sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione  benefici contributivi per i datori di lavoro che acquisiscono la certificazione della parità di genere.

A tal fine è anche prevista l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 (comma 660).

I successivi commi (139 – 148), nell’ottica di dare attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, prevedono l’adozione di un “Piano strategico nazionale per la parità di genere” con l’obiettivo  di individuare  buone pratiche  per combattere gli stereotipi di genere,  colmare  il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.