MISURE PER L’AUTOTRASPORTO. RECUPERO ACCISE TRIMESTRALE INCLUSO NELLO SCONTO ALLA POMPA – PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.L. N. 21

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21-03-2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, entrato in vigore il 22 marzo 2022. Il testo del decreto contiene le seguenti misure per l’autotrasporto:

ART. 1 RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SULLA BENZINA E SUL GASOLIO IMPIEGATO COME CARBURANTE

La disposizione di questo articolo mira a ridurre le aliquote delle accise per il gasolio da autotrazione di 25 centesimi di euro al litro in maniera generalizzata per cittadini ed operatori economici.

In tal modo le accise gravanti sul gasolio passano da 617,4 euro a 367,40 per mille litri. Tale disposizione si applica dal 22 marzo c.m. per la durata di 30 giorni.

Al comma 3 viene esclusa, per il periodo individuato dei 30 giorni, la possibilità di usufruire del rimborso accise per il gasolio da autotrazione per le imprese che ne hanno diritto (con veicoli Euro 5 ed Euro 6 da 7,5 ton in su).

Per effetto di tale disposizione il beneficio in termini numerici per gli autotrasportatori si sostanzia nella differenza tra 25 centesimi (riduzione generalizzata alla pompa)  e 21,4 centesimi (rimborso accise con recupero trimestrale).

Sul punto è fondamentale evidenziare che tale art. 1 va letto in combinato disposto con l’art. 17, che istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, specificamente dedicato al sostegno al settore dell’autotrasporto, che mira proprio a mitigare gli effetti degli aumenti eccezionali del carburante, in parallelo alla riduzione alla pompa di 25 centesimi di accise, data l’impossibilità di agire in maniera decisiva alla voce riduzione accise per gasolio usato a fini commerciali.

ART. 13 FERROBONUS E MAREBONUS

La disposizione dell’art. 13 mira a rifinanziare gli incentivi all’intermodalità prevedendo per il 2022: 19,5 milioni di euro per il Ferrobonus e 19 milioni di euro per il Marebonus. Ricordiamo che in sede di Protocollo d’Intesa è stato preso l’impegno di finanziare le misure anche per gli anni successivi come di seguito:

  • Marebonus dal 2023 al 2026 con 22 milioni di euro all’anno.
  • Ferrobonus dal 2023 al 2026 con 21,5 milioni di euro all’anno.

ART. 14 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Questo articolo  modifica l’articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286,  prevedendo come elemento essenziale del contrato scritto la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

Viene inoltre previsto che, per i contratti non scritti, il corrispettivo debba fare riferimento costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

La norma è tesa a garantire maggiori condizioni di equilibrio all’interno della filiera, e a mettere in sicurezza gli autotrasportatori rispetto a variazioni nel costo del carburante. Allo stesso tempo si indicano anche modalità più stringenti rispetto ai contratti non scritti, dove diventa obbligatorio il riferimento ai costi indicativi aggiornati dal Ministero.

ART. 15 CONTRIBUTO PEDAGGI PER IL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO E PER LE DEDUZIONI FORFETTARIE

In aggiunta alle risorse previste dal DL Energia (80 milioni complessivi) che destina ulteriori 20 milioni di euro per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e aggiuntivi 5 milioni di euro per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate, l’art. 15 del DL Ucraina per il 2022 incrementa ulteriormente tali capitoli di spesa con 15 milioni di euro per i pedaggi e 5 milioni di euro per le deduzioni forfettarie.

ART. 16 ESONERO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

La disposizione esonera per l’anno 2022 dal pagamento del contributo di funzionamento all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) le imprese di autotrasporto per cui era dovuto.

ART. 17 FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO

Come argomentato all’art. 1, la disposizione istituisce presso il MIMS un fondo per l’anno 2022 a sostegno dell’autotrasporto con una dotazione cospicua di 500 milioni di euro, con l’obiettivo specifico di compensare gli effetti dovuti agli esorbitanti aumenti del costo dei carburanti sulle imprese di autotrasporto. I criteri e le modalità di erogazione saranno oggetto di apposito decreto interministeriale MIMS/MEF da adottare entro 30 giorni .

Per una lettura più approfondita si allega il testo del Decreto Legge n. 21 c.d. “Ucraina”.